Lo studio Mangano Architettura si occupa di presentare tutte le pratiche edilizie presso il Comune o ufficio di appartenenza. Esperto Consulente tecnico di parte CTP.
Ci avvaliamo di Architetti e Ingegneri esperti per dare il massimo supporto al cliente, in tempi brevi e ad un costo davvero conveniente.
Qui sotto troverai tute le pratiche che ci occupiamo, per gli approfondimenti apri la voce specifica
Richiedi subito una consulenza completamente gratuita
Vuoi solo informarti, o preferisci contattarci per telefono? Non esitare
3891846387
• • • dal Lunedi al Sabato, dalle ore 9:30 alle 18:00.
info@manganoarchitettura.it • • • Servizio e-mail sempre attivo 365 giorni.
3891846387 • • • Servizio SMS e WhatsApp sempre attivo 365 giorni.
Oppure prenota il servizio online
Pratiche Urbanistiche
CILA
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, ai sensi del DPR 380/2001, è la comunicazione che il proprietario dell’immobile o chi ne abbia titolo (Affittuario, Usufruttuario, o autorizzati dal proprietario) fa al proprio Comune di appartenenza prima dell’esecuzione di interventi edilizi di manutenzione straordinaria (ed ordinaria) sull’immobile.
Le opere previste dalla CILA sono quelle previste dall’art. 6 bis del D.P.R 6 giugno 2001 n. 380 ovvero, più in generale, interventi di manutenzione straordinaria (di cui all’ art. 3, comma 1 lett. b) del D.P.R. 380/01) comprendente l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari.
Tali interventi sono ammessi sia per gli edifici residenziali che commerciali, purché non ne modifichino la volumetria, mantengano l’originaria destinazione d’uso e non riguardino le parti strutturali dell’ edificio.
I lavori edilizi possono partire subito, il giorno stesso in cui viene presentata al Comune la pratica urbanistiche.
SCIA
Segnalazione Certificata Inizio Attività, art. 22,23 DPR 380/2001 , sono realizzabili mediante la SCIA di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
Sono, altresì, realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
SCIA 2
Segnalazione Certificata Inizio Attivita' 2, in alternativa al permesso di costruire, ai sensi del DRP 380/2001.
Si usa la SCIA 2 in alternativa al permesso di costruire, per interventi di ristrutturazione edilizia che porti a un organismo edilizio del tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva o dei prospetti, o della sagoma (immobili sottoposti a vincoli).
Per interventi di ristrutturazione edilizia che, solo per gli immobili nei centri storici, comporti un cambio della destinazione d’uso.
In questi casi, dopo la presentazione della Scia è necessario aspettare almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
Permesso di Costruire
Il Permesso Di Costruire, (PDC) art. 10 DPR 380/2001 si usa nel caso in cui si inizino opere di nuova costruzione; si facciano interventi di ristrutturazione urbanistica; per lavori di ristrutturazione edilizia che porti un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente.
CILA in sanatoria
Per interventi edilizi già eseguiti e riconducibili a CILA (vedi punto precedente CILA di cui al DPR 380/2001 , ma non è stato presentato il titolo che abilita il lavoro presso il comune di appartenenza, bisogna sanare tale opera presentando il relativo titolo in sanatoria.
Con “Cila in sanatoria” si intende la presentazione della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata quando le relative opere ammesse sono già ultimate.
Se l’intervento abusivo avviato o ultimato che sia, rientra nell’edilizia libera oggetto di Comunicazione Inizio Lavori o di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, esso può essere regolarizzato presentando la suddetta pratica unitamente alla relativa ricevuta di pagamento della sanzione.
SCIA 2 in alternativa al permesso di costruire in accertamento di conformità
In base all'art. 37 DPR 380/2001 Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità.
La Sanatoria degli interventi edilizi eseguiti in assenza o difformità del titolo edilizio; a realizzazione di interventi edilizi
di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c). In assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, va presentata la SCIA 2 in alternativa al permesso di costruire in accertamento di conformità;
questa comprende oltre il pagamento dei diritti di segreteria, la sanzione pecuniaria e in alcuni oneri di urbanizzazione e di costruzione.
Recupero sottotetti esistenti
Il recupero dei sottotetti esistenti, secondo la L.R. 13/2009, permette di fare delle operazioni nei limiti imposti dalla normativa statale e locale (piano regolatore, regolamento edilizio, etc.), per il recupero di spazi in origine non abitabili, nel caso specifico riguarda non solo le altezze (1,90 mt di altezza media è l'attuale valore minimo consentito) ma, sopratutto, la cubatura edificabile e/o la capacità di insediare nuove superfici residenziali in aree anche eventualmente sature secondo gli strumenti urbanistici locali.
La Regione promuove il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti con l’obiettivo di limitare il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili, dei volumi esistenti nonché di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici
Opere a completamento di manufatti abusivi
L’art 35, comma 13 della legge 47/1985 dispone che “Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell’oblazione, il presentatore dell’istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all’articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall’articolo 33.
A tal fine l’interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione”.
Certificato di Agibilità (Totale e parziale)
Il Certificato di Agibilità di un immobile, (ai sensi del D.P.R. 380/2001) è un documento che serve ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
IL certificato di Agibilità può essere richiesto anche successivamente, per vecchie opere dove non sia stato richiesto al tempo del fine lavori, presentando la documentazione necessaria e richiesta.
Richiesta di modifica del certificato di Agibilità
I cittadini sono obbligati a richiedere l'aggiornamento del certificato di agibilità, presentando una nuova domanda di rilascio certificazione al comune, se sull'immobile sono avvenuti lavori o cambiamenti che ne hanno modificato le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità.
La domanda di modifica certificato di agibilità deve essere presentata nei seguenti casi:
aumento e/o diminuzione dei vani; accorpamento di Unità Immobiliari; frazionamento di Unità Immobiliari; cambi di destinazione d’uso; demolizione e ricostruzione; diverse attribuzione di numeri civici; quando in un edificio privo di Certificato di Agibilità, vengono effettuati lavori a seguito di D.I.A./S.C.I.A./C.I.L.A./C.I.L. e/o permessi di costruire per singole Unità Immobiliari, in questo caso la domanda di rilascio del Certificato di Agibilità deve essere presentata per l’intero edificio e comunque per l’intero contenuto del permesso a costruire / concessione edilizia / licenza edilizia e non per il singolo intervento effettuato con D.I.A./S.C.I.A./C.I.L.A./C.I.L. e/o permesso di costruire.
La domanda di Modifica del Certificato di Agibilità deve essere presentata compilando gli appositi moduli di seguito elencati.
La documentazione obbligatoria per l'Agibilità immobile è la seguente: Accatastamento: Copia della Ricevuta di Avvenuta Dichiarazione di Fabbricato Urbano (costituzione) comprensiva del nominativo della via, dei numeri civici. Copia delle planimetrie depositate, dell’elaborato planimetrico ed eventuali ricevute di successiva Avvenuta Variazione di Fabbricato Urbano (ultimazione fabbricato, voltura, toponomastica, ecc.) con le relative planimetrie ove previste. Dichiarazione di conformità dell’edificio ai titoli autorizzativi rilasciati (contenuta nella Perizia Giurata); Dichiarazione della salubrità degli ambienti e l’avvenuta prosciugatura dei muri (contenuta nella Perizia Giurata);
Copia della Ricevuta di Deposito presso lo Sportello Unico dell’Edilizia (Dipartimento P.A.U.) della Dichiarazione di Conformità o del Certificato di Collaudo degli impianti istallati per gli edifici con permesso di costruire successivo al 27/03/2008: Elettrico, Termico, Idrico, Sanitario, Gas, Pannelli Solari, Impianti Fotovoltaici, Impianti Elettronici in genere, Climatizzazione, Antincendio, ecc.
Copia della Ricevuta di deposito presso lo Sportello Unico dell’Edilizia (Dipartimento P.A.U.) del Progetto degli impianti istallati:
Copia della Dichiarazione di Conformità degli impianti istallati ai sensi della ex L. 46/90 per gli edifici con licenza/concessione edilizia/permesso di costruire precedente al 27/03/2008 ovvero la DI.RI.
Dichiarazione di Rispondenza (D.M. 37/08 art. 7 c. 6);
Per gli edifici scolastici, la certificazione relativa agli impianti del gas, dovrà avere utenze separate per: riscaldamento, cottura e produzione acqua calda sanitaria per l’abitazione del custode, alimentazione gas per la cucina della scuola e riscaldamento e/o produzione acqua calda sanitaria per la scuola e la palestra Ascensori e Impianti di Sollevamento e trasporto persone,
Per nuovi Impianti: Copia della Richiesta di messa in esercizio ai sensi del DPR 162/99 degli ascensori, delle scale mobili, dei montacarichi, delle piattaforme presentata al Dipartimento S.I.M.U. Per impianti in funzione: Copia del verbale della verifica periodica. Conformità CE: per tappeti mobili e piattaforme, per gli impianti ricadenti nella normativa di cui al DPR 162/99 e Direttiva Europea 95/16/CE, dichiarata dalla ditta installatrice. Impianti per il Riscaldamento Autonomi: Nuovi Impianti, copia della documentazione relativa alla conformità CE della caldaia - impianti in Funzione da meno di due anni: Copia della documentazione relativa all’attivazione delle caldaie - Impianti in funzione da oltre due anni: Copia della documentazione relativa al bollino blu caldaia.
Impianti per il Riscaldamento Centralizzati: Nuovi Impianti: Copia del Libretto della centrale termica e della documentazione relativa attivazione della caldaia impianti in Funzione: Copia del Libretto della centrale termica con verifica biennale.
Per gli impianti negli edifici pubblici : Certificazione I.S.P.S.E.L.; 8). Camera di Commercio: Copia dell’iscrizione alla CCIAA delle ditte esecutrici gli impianti ai sensi del DM 37/2008 (ex Legge 46/90) e Collaudo Statico (art. 25, comma 3, lettera a, D.P.R. 380/01).
Copia del collaudo statico depositato presso lo Sportello Unico dell’Edilizia, per gli edifici costruiti in “zona sismica 2”ai sensi del D.P.R. 380/2001 artt. 93 e 94 oltre al collaudo statico si deve allegare: Autorizzazione della Regione ad iniziare i lavori e Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme previste dalla Legge 13/89 e s.m.i. in materia di accessibilità e per il superamento delle barriere architettoniche (contenuta nella Perizia Giurata).
Pratiche per Installazione Insegne Pubblicitarie
Per ottenere il permesso all’installazione (insegne – tende retrattili – faretti) si devono presentare una serie di documentazione al fine del rilascio dell'autorizzazione
- il procedimento normale che prevede il rilascio della Determinazione Dirigenziale di Autorizzazione a seguito dell’acquisizione dei pareri espressi dalla Polizia Municipale e dall’Unità Tecnica Municipale;
- il procedimento semplificato che prevede la consegna all’Ufficio Pubblicità di proposte progettuali già asseverate da parte di un tecnico privato abilitato che consente di procedere all’installazione del mezzo pubblicitario dopo 10 giorni dalla presentazione della domanda a seguito del rilascio di presa d’atto (Nulla Osta provvisorio).
E' escluso il procedimento semplificato, qualora l’impianto sia da installare in siti ricadenti nel perimetro della città storica.
Assegnazione, variazione e soppressione numeri civici e indirizzo
È il servizio diretto ad ottenere l’attribuzione della numerazione civica e indirizzo alle porte e agli altri accessi (portoni, cancelli, negozi, passi carrabili, ecc.) che, dall’area di pubblica circolazione, permettono l’ingresso all’interno dei fabbricati di qualsiasi genere, nonchè l'eventuale variazione o soppressione di numeri civici.
Come si richiede
Per l'assegnazione di nuovi numeri civici va presentata apposita richiesta da parte del proprietario dell'immobile (tramite tecnico o persona da lui delegata), compilando il modulo "Richiesta assegnazione di numeri civici" e allegando la relativa documentazione
Servizio coordinato con variazione toponomastica,
Pratiche Catastali
Variazione Catastale e planimetrica: Procedura DOCFA
La variazione Catastale (solitamente di una planimetria), serve per aggiornare il catasto in seguito a variazioni nello stato o consistenza di unità immobiliari preesistenti già censite, avvenute in seguito a trasformazioni edilizie.
DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) è un software per la compilazione dei documenti tecnici catastali e la presentazione al catasto dell'Agenzia Delle Entrate il modello di “Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana”. Per l’aggiornamento del catasto terreni si usa la procedura con il programma PREGEO.
Le variazioni più frequenti possono essere:
Diversa distribuzione interna
In caso di spostamenti, demolizione o costruzione di tramezzi divisori, porte di collegamento, finestre.
In seguito a CILA, SCIA, DIA etc
Fusione
Quando due o più unità immobiliari con gli stessi intestatari (di qualsiasi categoria e partita speciale) vengono fuse in una sola unità
Divisione o Frazionamento
Quando si fraziona una unità immobiliare da cui ne derivano 2 o più, senza o con trasferimento di diritti reali, quali ad esempio passaggio di proprietà.
Ampliamento
Quando vi è un aumento di superficie utile dell’unità. Se l’ampliamento modifica la sagoma in pianta dell'unità immobiliare originario, è necessario presentare Tipo mappale per modifica della mappa al Catasto terreni.
Nuovi Accatastamenti
Per unità immobiliari nuove mai accatastate prima. Attribuisce i nuovi dati identificativi (foglio, particella e subalterno) e la rendita dell’unità immobiliare.
Cambio Destinazione d’Uso
Quando in seguito ad altra pratica edilizia si sia variata la destinazione d’uso dell’immobile. Per esempio da commerciale a residenziale.
Possono essere anche altri casi come ad esempio:
Planimetria mancante al catasto, in quanto non è stata mai presentata, per una ristrutturazione importante o in sanatoria, opere già realizzate ma non dichiarate, e tante altre ancora.
Presentazione planimetria mancante
In caso di mancata presentazione della planimetria presso il catasto, bisogna presentare la pratica di assegnazione planimetria all'immobile (vedi variazione catastale procedura DOCFA), o anche in caso di modifiche fatte all'immobile e si debba aggiornare la planimetria.
Visura catastale semplice e storica
Le visure catastali sono documenti che riportano i dati tecnici e identificativi di terreni e fabbricati registrati presso il Catasto, l'archivio ufficiale di tutti i beni immobili presenti sul territorio nazionale.
Puoi richiedere il documenti contattandoci direttamente e ottenendolo in pochi minuti.
Istanza Di rettifica Catastale
In caso di errori riscontrati nei dati catastali relativi ai propri immobili, gli interessati possono richiederne la correzione nella banca dati del Catasto.
La domanda di correzione può essere presentata presso gli uffici provinciali del territorio
Il richiedente deve indicare le proprie generalità, i dati catastali dell’immobile, la situazione riscontrata e le notizie utili alla correzione dell’errore.
Recupero planimetria catastale rasterizzata
La planimetria catastale o Rasterizzata, è un documento che contiene la rappresentazione grafica in scala, della distribuzione degli spazi interni di una data unità immobiliare, come appartamento, ufficio, negozio o garage. Viene fornito il documento estratto presso gli uffici catastali dell'Agenzia delle Entrate, già Agenzia del Territorio.
Voltura Catastale
La Voltura Catastale è la denuncia presentata, all’Agenzia delle Entrate, ad ogni trasferimento di proprietà o di diritti reali su beni immobili (catasto terreni e/o fabbricati). Questa denuncia è importante ai fini fiscali in quanto consente l’aggiornamento dei nominativi e permette all’Agenzia delle Entrate di sapere che un determinato bene immobile è passato da un certo soggetto ad un altro.
La Voltura Catastale è un passaggio obbligato per attestare il cambio di intestatario di un immobile. E’ fondamentale sia relativamente agli atti tra vivi (compravendite, donazioni, decreti di trasferimento, decreti giudiziari) sia in caso di morte (successione legittima o testamentaria). Senza tale registrazione presso gli uffici catastali dell’Agenzia delle Entrate non sarà possibile attestare la reale proprietà di un immobile nella Visura Catastale.
Variazione Toponomastica
La variazione toponomastica, serve per modificare e correggere i dati nella visura catastale di un immobile l’errata indicazione della via, del civico, del piano o dell’interno.
Prima del marzo 2018 era possibile correggere tali errori tramite procedura DOCFA spuntando tra le causali previste appunto quella di variazione toponomastica.
Avrete notato che leggendo sulla visura catastale di un appartamento c’è un rigo dove vengono indicati l’indirizzo, il civico, il piano e l’interno. Se in questa riga hai notato degli errori o inesattezze occorre presentare una variazione toponomastica presso l’Agenzia delle Entrate
Allineamento catastale
In Catasto ad ogni immobile corrispondono uno o più soggetti, chiamati “intestatari catastali”, che possono essere proprietari oppure titolari di altri diritti (ad esempio usufrutto, abitazione, etc.).
Quando i reali proprietari non risultano indicati in Catasto, occorre fare un allineamento, ossia far emergere in Catasto i corretti intestatari degli immobili.
In sostanza, l’allineamento catastale serve per affermare che vi è piena conformità tra lo stato di fatto del bene e i dati catastali e le planimetrie del bene stesso.
Si deve presentare apposita pratica presso il Catasto dell'Agenzia delle Entrate.
Estratto di mappa
La mappa catastale (chiamata anche estratto di mappa catastale) contiene principalmente la raffigurazione grafica e la numerazione delle particelle catastali limitata ad una porzione del territorio comunale.
Se le particelle sono edificate, il fabbricato risulta generalmente raffigurato in linea continua e con apposita campitura. Ai bordi dell’estratto di mappa vengono riportati i dati tecnici (Comune, Foglio e scala di rappresentazione grafica), di richiesta (data e protocollo) e le coordinate catastali.
Richiedi presso il nostro studio questo documento. Contattaci per ottenerlo in pochi minuti
Inserimento in mappa fabbricati
L’inserimento in mappa catastale, noto con il nome di tipo mappale, è un atto di natura puramente tecnica che prevede un aggiornamento del Catasto terreni o fabbricati.
Si tratta, in pratica, di inserire i nuovi fabbricati, che sono stati costruiti sul territorio, sulla cartografia catastale.
Il medesimo atto è necessario anche per l’ampliamento degli edifici già presenti sulla cartografia che, in conseguenza dell’ampliamento stesso, siano stati sottoposti a modifiche di sagoma
Consulente tecnico di parte CTP
CONSULENTE TECNICO DI PARTE CTP
In un procedimento giudiziario (sia civile che penale), ognuna delle parti può avvalersi di un consulente tecnico di parte (CTP), nominato dal proprietario o dall’avvocato.
L’art. 201 del c.p.c. - Consulente tecnico di parte - prevede che:
"Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico". Il consulente tecnico della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni peritali del consulente d’ufficio (CTU) nominato dal Giudice, partecipa all’udienza e/o alla camera di consiglio ogni volta che v’interviene il consulente del giudice. Il CTP può chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del giudice, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche a cui è giunto il CTU. In questo modo ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU, auspicabilmente, porterà all’attenzione dell’organo giudicante
- Il CTP può intervenire alle operazioni peritali del CTU;
- Il CTP può presentare al CTU osservazioni ed istanze che devono essere tenute presenti sia dal CTU e sia dal Giudice.
- Il CTP non può ampliare il campo d’indagine del CTU, che resta vincolato ai quesiti formulati dal Giudice.
- Il CTP non è obbligato a stendere nessun verbale delle operazioni peritali svolte: tuttavia è opportuno che documenti puntualmente la sua attività nelle singole fasi di indagine istruttoria.
Perché è utile nominare un CTP?
La nomina di un CTP (Consulente Tecnico di Parte) è utile per tre ordini di motivi.
- In primo luogo per una funzione di controllo sulle operazioni peritali, nel senso che il CTP verifica che tutto il percorso proceda secondo le più adeguate metodologie (che devono essere seguite in modo scrupoloso dal CTU).
- In secondo luogo per svolgere una funzione più collaborativa con il CTU: il CTP infatti essendo un “tecnico” esperto può interagire positivamente con il CTU portando riflessioni nuove e magari alternative, delle quali il CTU potrà tenere conto. A questo proposito è importante dire che il CTP se lo ritiene (e in accordo con il proprio cliente) può anche produrre al termine della perizia delle osservazioni, che verranno inviate alla attenzione del Giudice tramite il CTU. Il Giudice così si troverà ad avere ancora più elementi utili per la sua decisione.
- Infine il CTP interagisce in più momenti con il proprio cliente, sia prima dell’inizio della perizia (con colloqui di conoscenza e con la lettura degli “atti”), che durante la CTU stessa, svolgendo colloqui di riflessione e monitoraggio sull’andamento della perizia. Questa funzione di sostegno è fondamentale per la persona che si vede coinvolta in un procedimento approfondito e certamente complesso dal punto di vista procedurale, ma anche emotivo.Il CTP sarà presente durante tutte le operazioni peritali, avendo anche momenti di confronto con il CTU e gli eventuali altri CTP.
Perizia Tecnica Asseverata Giurata
La perizia giurata è il parere più forte dal punto di visto legale, ma anche la più pericolosa per il tecnico, in quanto, in caso di falsa attestazione giurata si configura il reato previsto all’art. 483 del codice penale.
Quindi, oltre a redigere la relazione, il perito, assevererà circa la veridicità dei contenuti e firmerà il documento di fronte ad un pubblico ufficiale (cancelliere o notaio). Di solito, per un appuntamento con ill cancelliere è necessario aspettare. Nei casi urgenti consiglio ai miei assistiti di contattare un notaio per il giuramento.
La perizia deve essere giurata da chi l’ha effettuata. Il perito si dovrà recare in Tribunale con un valido documento di identità e con la perizia da giurare.
Oltre alla perizia bisogna presentarsi con un modulo di giuramento da scaricare, compilato in ogni sua parte e non firmato.
Perizia tecnica di parte Asseverata
La perizia tecnica di parte asseverata è sostanzialmente una relazione dove si effettua l’analisi tecnica di una particolare situazione redatta e sottoscritta da un professionista abilitato (tecnico iscritto al proprio Albo professionale), dove lo stesso professionista abilitato (Perito) sottoscrive la propria perizia confermandone la certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità” e attestandone, con un’apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa, la veridicità; egli risponde, così, penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali, in essa contenuti ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale
Perizia tecnica di parte Semplice
Si tratta di una relazione redatta e firmata dal tecnico, il quale, a seguito della raccolta delle informazioni e dell'elaborazione dei dati risponde al quesito richiesto. Non appone alcuna asseverazione circa il contenuto.
Consiste in un’analisi svolta da un perito e diretta ad esprimere un giudizio in merito ad una determinata situazione. Il professionista deve avere competenze specifiche questo tipo di perizia è redatto quindi in forma semplice, firmata e timbrata da uno di questi professionisti abilitati.
Coordinatore sicurezza
Responsabile dei lavori
Figura incaricata dal committente per farne le veci su aspetti tecnici-professionali inerenti la sicurezza in cantiere, nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.
In caso di mancata nomina del responsabile dei lavori, lo stesso coincide con il committente.
È buona regola nominare il responsabile dei lavori nei seguenti casi:
• il committente non ha le capacità professionali per rispettare tutti gli obblighi a lui imposti dalla normativa;
• l’opera è commissionata da più committenti (esempio un condominio, o un immobile che abbia più comproprietari).
Nel primo caso la figura del responsabile dei lavori si rende necessaria per sopperire alle nozioni in materia di sicurezza del committente, mentre nel secondo è utile, oltre che sotto l’aspetto puramente tecnico, anche sotto l’aspetto pratico; in caso di sanzione infatti, in assenza di nomina del responsabile dei lavori, la stessa viene ripetuta per ogni committente.
Obblighi e responsabilità del responsabile dei lavori
Dal momento in cui viene affidato l’incarico di responsabile dei lavori, allo stesso spettano tutti gli obblighi in capo al committente (art. 90), così come stabilito dall’art. 93, comma 1:
“il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.
Numero e tipologia delle responsabilità del responsabile dei lavori pertanto dipendono dai contenuti della nomina che allo stesso viene conferita dal committente.
Direttore dei Lavori
Il direttore dei lavori è la figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere.
La direzione dei lavori comprende la Supervisione delle attività di cantiere e verifica della corretta esecuzione dei lavori in Appalto: opere murarie, posa degli impianti a norma di legge e verifica preliminare della loro corretta funzionalità, rispetto delle norme urbanistiche e di conformità rispetto al progetto presentato;
Supervisione della corretta posa in opera di materiali, arredi architettonici di progetto e controllo del dettaglio relativamente alla tipologia di lavorazioni richieste, assistenza alla committenza nella scelta dei materiali, sanitari, rivestimenti e finiture varie.
I compiti del direttore dei lavori sono molteplici e sono:
- La denuncia al comune di riferimento dell'apertura del cantiere (se le opere ricadono entro determinate categorie, tale denuncia non è richiesta);
- Principalmente ha il ruolo di dirigere una o più persone nell'esecuzione di specifiche opere volte a realizzare un progetto preventivamente approvato da un committente ed eventualmente approvato anche dalla Pubblica Amministrazione se soggetto a norme di legge vigenti;
- La redazione dei SAL o, se redatti dall'impresa costruttrice, il controllo e l'avallo di questi ultimi (stato avanzamento lavori). Nei lavori privati le mansioni eventualmente svolte dal direttore dei lavori nel controllo dei SAL possono essere di natura quantitativa (computi delle opere eseguite) e non di natura finanziaria (accordi privati che possono essere riservati a committente - impresa costruttrice). Nei lavori privati, inoltre, salvo che non venga specificatamente contemplata nella lettera d'incarico, il rendiconto e controllo dei SAL viene generalmente svolta dal committente stesso o da un suo tecnico terzo di fiducia.
- La vidimazione di eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto;
- La verifica della corretta esecuzione dei lavori;
- La stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio;
- Rapporti di audit di cantiere, eseguiti personalmente o affidati a terzi;
- Il ricevimento, da parte delle imprese e di altri soggetti coinvolti nell'opera, di attestazioni di materiali e lavorazioni, relazioni e perizie;
- Il rilascio di certificati come quelli di corretta posa in opera, di corretta esecuzione dei lavori o altri previsti dalla legge.
Ovviamente, il direttore possiede e utilizza tutti gli elaborati del progetto esecutivo, nonché quelli delle varianti, così come la contabilità di commessa fornita dalle imprese coinvolte e, infine, il cronoprogramma di progetto.
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva
Quella del coordinatore sicurezza è una figura chiave per la corretta esecuzione dei lavori. Il coordinatore per la sicurezza svolge infatti compiti importantissimi sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva. Come previsto dal testo unico per la sicurezza (dlgs 81/2008), il coordinatore sicurezza ricopre infatti i seguenti ruoli operativi in fase di esecuzione e in fase di progettazione dei lavori. In fase di progettazione è denominato coordinatore sicurezza in fase di progettazione (CSP), mentre se le attività si svolgono in fase di esecuzione si parla di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione o coordinatore dell’esecuzione (CSE).
Il CSP si occupa di redigere: il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere; il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
Il CSE si occupa invece di verificare; l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento per tutta la durata dei lavori con opportune azioni di coordinamento e controllo; la corretta applicazione delle procedure di lavoro.
I compiti del coordinatore sicurezza in fase di esecuzione sono regolamentati dall’art. 92 del dlgs 81/2008. Il Decreto Legislativo stabilisce in particolare i seguenti compiti per il CSE:
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
- verificare l’idoneità del POS (piano operativo di sicurezza), da considerare come piano complementare di dettaglio delPSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo
- adeguare il PSC e il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere
- verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza alle prescrizioni del PSC
- proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto, se ritenuto opportuno. Al riguardo, se il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore dell’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate
Conformità urbanistico catastale
Relazione Tecnica integrata RTI, per conformità
La RTI, Relazione Tecnica Integrata, è il documento che riassume tutte le risultanze delle attività di controllo per la conformità urbanistica e la conformità catastale. Questo sia per la parte urbanistica che catastale, al fine di rilevare abusi edilizi o difformità che possano compromettere la solidità dell’atto di vendita. La RTI, descrive lo stato dell’immobile sotto questi aspetti.
Certificato di conformità catastale
Il Certificato di Conformità catastale, è un documento che rappresenta la precisa corrispondenza fra lo stato di fatto dell’immobile in analisi ed i suoi dati catastali e della sua corrispondente planimetria presso il catasto, dell’Agenzia delle Entrate .
La planimetria o la visura catastale non hanno una funzione probatoria, cioè non fornisce i dati certi relativi all’intestazione della proprietà né tantomeno sulla loro legittimazione urbanistica.
Certificato di conformità urbanistica
Il certificato di conformità urbanistica edilizia è un’attestazione della corrispondenza tra lo stato di fatto ed il titolo edilizio con cui il Comune ha concesso l’autorizzazione alla realizzazione e/o alle ristrutturazioni o ampliamenti successivi di un immobile nella sua area territoriale. Ciò al fine di dimostrare la regolarità a livello urbanistico (definita anche come regolarità edilizia) di un’abitazione, nel caso essa si voglia semplicemente ristrutturare oppure acquistare o vendere.
In altre parole, tale documento permette di verificare se l’immobile oggetto dell’operazione di compravendita oppure di ristrutturazione evidenzi una qualche difformità o addirittura un abuso edilizio. La struttura, infatti, potrebbe essere stata realizzata o modificata in maniera diversa (e quindi difforme) rispetto al progetto presentato ai competenti uffici comunali e pertanto creare difficoltà o addirittura l’impossibilità alla compravendita.
Infatti, l’attuale normativa prevede la nullità di qualsiasi atto a tal proposito e quindi la non commerciabilità dell’immobile, che non sia conforme dal punto di vista edilizio.
Controllo Corrispondenza Planimetria rasterizzata e stato di fatto
Tramite le nostre ricerche presso gli uffici competenti, possiamo reperire l'ultima planimetria catastale rasterizzata presentata e controllare che lo stato di fatto sia conforme a quest'ultima.
Nel caso non sia conforme, bisogna subito presentare una nuova planimetria presso il catasto dell'Agenzia delle entrate, che corrisponda agli ultimi aggiornamenti, previa presentazione del titolo urbanistico che autorizza le modifiche eseguite.
Controllo Corrispondenza ultimo titolo urbanistico e stato di fatto
Per un edificio, essere conforme alle norme urbanistiche significa avere un titolo abilitativo di concessione edilizia, Permesso a costruire etc., con il quale lo stesso sia stato realizzato in origine (ex concessione edilizia, ex licenza edilizia, permesso a costruire, concessione in sanatoria alias condono) ed essere conforme al progetto allegato a questo titolo (se nel corso degli anni non siano state mai apportate modifiche all’organismo edilizio).
Quindi lo stato di fatto deve essere conforme all'ultimo progetto e/o titolo autorizzativo presentato.
Il nostro studio si occupo del reperimento di tutta la documentazione necessaria e controllo della conformità.
Autorizzazioni e richieste copia documenti
Conseguimento pratiche di Condono Edilizio
Il nostro studio si occupa di eseguire ogni istanza di accesso e richiesta agli atti riguardante il Condono edilizio.
Date le lunghe e tempistiche e la complessa documentazione da produrre e presentare, è sempre meglio affidare a un tecnico esperto tutta la pratica per il rilascio della documentazione utila
Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica
Il Certificato di Destinazione Urbanistica documentano le destinazioni d’uso dei suoli previste dal vigente Piano Regolatore,
Tale documento consente di conoscere la possibilità edificatoria di intervento su tali terreni o aree urbane. Riporta i seguenti dati:
- la destinazione urbanistica
- i parametri urbanistici - indice di fabbricabilità
- gli indici e i vincoli di varia natura come dissesto, inondabilità, ecc.
Il certificato può essere richiesto o da un tecnico
Richiesta Certificato di Agibilità, art. 24 e 25 del DPR 280/2001
Presso l'Archivio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, è possibile visionare tutti i progetti presenti , con relativi grafici, relazioni e sopratutto varianti in corso d’opera.
Nel dettaglio è possibile chiedere copia conforme e non dei seguenti progetti edilizi:
Visura e rilascio copie dei Progetti archiviati dal 1931 ad oggi (per i Progetti ante 1931 rivolgersi all’Archivio Storico)
Rilascio copia dei Certificati di Abitabilità/Agibilità e delle Licenze/Concessioni Edilizie/Permessi di Costruire;
Visura dei fascicoli relativi ai Certificati di Agibilità archiviati.
Attraverso il servizio online predisposto dal Comune di Roma, chiamato SIPRE, si effettua la domanda di accesso agli atti per la visura dei progetti o per la copia dei certificati edilizi.
Nel caso di Immobile costruito in forza di concessione in sanatoria, il certificato di agibilità andrà richiesto presso l'ufficio condono.
Richiesta copia Progetto/ Concessione/licenza edilizia,
Presso l'Archivio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, è possibile visionare tutti i progetti presenti , con relativi grafici, relazioni e sopratutto varianti in corso d’opera.
Nel dettaglio è possibile chiedere copia conforme e non dei seguenti progetti edilizi:
Visura e rilascio copie dei Progetti archiviati dal 1931 ad oggi (per i Progetti ante 1931 rivolgersi all’Archivio Storico)
Rilascio copia dei Certificati di Abitabilità/Agibilità e delle Licenze/Concessioni Edilizie/Permessi di Costruire;
Visura dei fascicoli relativi ai Certificati di Agibilità archiviati.
Attraverso il servizio online predisposto dal Comune di Roma, chiamato SIPRE, si effettua la domanda di accesso agli atti per la visura dei progetti o per la copia dei certificati edilizi.
Per poter usufruire di tale servizio bisogna essere utenti identificati al portale dello stesso comune. Il servizio online permette agli utenti “aventi diritto“, ai tecnici delegati e ai C.T.U. di effettuare via web la compilazione della domanda, di allegare i documenti necessari, di caricare la ricevuta di pagamento delle reversali, di protocollare e contestualmente inviare l’istanza all’ufficio competente.
Le domande inviate incomplete e senza il pagamento dei diritti di istruttoria vengono automaticamente rigettate dal sistema. Ricevuta l’istanza di domanda l’ufficio tecnico del dipartimento urbanistica, controlla la completezza degli allegati alla domanda, mettendo cosi la richiesta in lavorazione.
Successivamente cerca il fascicolo della Regione e lo rende disponibile per farne visura e copia, passando la richiesta da “in lavorazione” a “trovato”. Contestualmente viene inviata una comunicazione al richiedente, invitandolo a prendere un appuntamento tra quelli a disposizione.
Richiesta Copia Concessione in sanatoria
Per il ritiro o il rilascio della Copia di Concessione in sanatoria, bisogna far riferimento all'Ufficio Condono, ci occupiamo noi di istruire, integrare e portare alla definizione tutte le pratiche per il rilascio della Concessione in sanatoria, di elaborare eventuali rettifiche o riesami.
Conoscendo le tempistiche, le lunghe e contorte procedure per il rilascio del titolo, ci occupiamo noi di tutto, seguendo tutta la pratica e presentando tutta la documentazione necessaria per il ritiro.
Richiesta di Allaccio alla fognatura comunale
Per la realizzazione di nuovi allacci alla fognatura comunale, che siano o meno concomitanti ad interventi edilizi, deve essere presentata apposita istanza sia al gestore del servizio (ACEA), sia agli uffici tecnici comunali.
Nel caso di manomissione di suolo pubblico l’ufficio tecnico Lavori Pubblici provvederà al rilascio di apposita autorizzazione degli scavi.
Le richieste di allaccio alla fognatura pubblica - Gestore ACEA - devono essere presentate al Municipio competente per zona.
Il Municipio territorialmente competente provvederà ad attestare la regolarità urbanistica dell’immobile e ad inoltrare la richiesta al Gestore ACEA.
Richiesta Occupazione Suolo Pubblico
Questa pratica è destinata a tutti i cittadini e/o enti privati che devono eseguire dei lavori che comportano un’occupazione di suolo pubblico di varia natura ( esempio: lavori edilizi, traslochi, potatura alberi).
Per potere occupare il suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio in modo permanente o temporaneamente è necessaria una concessione.
La domanda di concessione deve essere presentata al Municipio in cui ricade il suolo pubblico, salvo nei casi in cui è prevista la competenza di una Struttura Centrale.
Documentazione richiesta:
• Domanda in carta da bollo;
• Elaborati grafici e relazione tecnica firmati dal richiedente e da un tecnico abilitato;
• Per le occupazioni fino a tre giorni e di limitate dimensioni è sufficiente un disegno illustrativo dello stato di fatto recante indicazioni precise circa l’ubicazione, la dimensione della sede stradale e della superficie da occuparsi, la tipologia e le caratteristiche tecniche della struttura da installare;
• Fotografie dei luoghi oggetto dei lavori;
• Titolo comprovante la proprietà della porzione immobiliare o autocertificazione;
• Documentazione specifica in base al tipo di lavoro;
• Eventuali nulla osta preventivi Ufficio Giardini, Dipartimento Sviluppo Impianti Manutenzione Urbana (S.I.M.U.), Ente preposto per gli immobili vincolati;
• Copia calcolo statico quando l’altezza del ponteggio supera i mt. 20;
• Nel caso di Occupazione Suolo Pubblico Edilizia per manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia è necessaria copia del titolo edilizio o indicare gli estremi;
• Nel caso in cui l’occupazione venga effettuata con autoscala o autocarro è necessario allegare il libretto di circolazione;
• Distinta comprovante il pagamento dei diritti di istruttoria;
• Distinta versamento Canone Occupazione Suolo Pubblico(COSAP) successivo all’esito dell’istruttoria;
• Versamento deposito cauzionale per eventuali danni, successivo all’esito dell’istruttoria.
L’Occupazione di Suolo Pubblico senza concessione è considerata abusiva.
Richiesta Passo Carrabile
Il passo carrabile o passo carraio è considerato uno sbocco qualsiasi di un’area privata su strada e quindi su un passaggio pubblico. Si tratta di un diritto concesso da qualsiasi comune italiano in cui è sita l'unità immobiliare che si intende preservare. Si tratta in poche parole, di un accesso privato su una pubblica via.
Per poterlo ottenere, è necessario che vi sia l’attestazione della proprietà del locale, garage o fabbricato. È possibile però, richiedere un passo carrabile anche se si è solo amministratore di condominio. Qualora non si sia in possesso di questi requisiti non sarà possibile effettuare un nuovo accesso ma neanche avere diramazioni dalla strada o immissioni in strade private o pubbliche.
Per poter essere valido, deve essere sempre accompagnato da un cartello di divieto di sosta, contenente il numero di assegnazione dell'autorizzazione comunale.
Per poter ottenere un passo carrabile è necessario recarsi al proprio comune di residenza, presso l'ufficio preposto e presentare tutta la documentazione richiesta, come elaborati grafici e relazioni tecniche, redatte da un tecnico incaricato
Pratiche ASL, ottenimento nulla osta igienico sanitario
L’art. 48 del DPR 303/56 disciplina le “Norme generali per l’igiene del lavoro” e prevede l’obbligo per “Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbono presumibilmente essere addetti più di tre operai ” di darne notizia all’Azienda Sanitaria Locale competente sul territorio.
Quando si parla di Nulla Osta ASL si fa riferimento ad una particolare autorizzazione, denominata “Nulla Osta Tecnico Sanitario” (NOTS), che è necessaria per poter aprire un’attività, e ancora prima, per poter avviare i lavori di costruzione ex novo o di ristrutturazione (parere preventivo).
Dopo accurate verifiche, essa viene rilasciata dall’ASL, l’Azienda Sanitaria Locale competente nel territorio dove ha sede la struttura interessata.
L’azienda è dotata di uffici che soprassiedono ai controlli relativi alle attività produttive, ricettive e di ristorazione.
Che si tratti di un ristorante, di un bar o di un laboratorio di analisi, chi vuole avviare una di queste attività, dovrà obbligatoriamente richiedere all’ASL il nulla osta: gli ispettori incaricati certificheranno il pienorispetto della normativa igienico-sanitaria da parte del progetto.
Soltanto dopo sarà possibile iniziare i lavori a norma di legge.
La richiesta del NOTS deve essere effettuata dal titolare dell’attività interessata presso lo sportello dell’ASL competente.
Ma vista la complessità della materia, egli può altresì affidare legittimamente una procura ad un professionista abilitato (geometra, architetto o ingegnere) che seguirà al suo posto tutte le pratiche richieste, dall’inizio al rilascio dell’autorizzazione.
Ovviamente, per poter richiedere il nulla osta è necessario presentare tutta una serie di documenti, che variano a seconda dell’attività interessata, avviata o da avviare.
SCIA Commerciale L. 122/2010
La SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - costituisce uno dei principali adempimenti amministrativi da compiere per iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva artigianale, commerciale o industriale.
La SCIA è una dichiarazione amministrativa che produce effetti immediati utilizzando l'apposita modulistica che viene compilata in regime di autocertificazione. Salvo poche eccezioni, per le imprese bisognerà quindi presentare il relativo modello SCIA, insieme a tutta la documentazione richiesta, correttamente compilato e completo in ogni sua parte, per avviare la propria attività economica.
La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio, della modifica, della sospensione o della cessazione dell'attività. Trattandosi di un'autocertificazione nella quale si dichiara la sussistenza de requisiti per l'apertura dell'attività è necessario che, alla data di presentazione della stessa, il richiedente abbia già tutte le carte in regola per avviare l'attività (ad esempio la società deve essere già costituita).
Detrazione fiscale
CILA
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, ai sensi del DPR 380/2001, è la comunicazione che il proprietario dell’immobile o chi ne abbia titolo (Affittuario, Usufruttuario, o autorizzati dal proprietario) fa al proprio Comune di appartenenza prima dell’esecuzione di interventi edilizi di manutenzione straordinaria (ed ordinaria) sull’immobile.
Le opere previste dalla CILA sono quelle previste dall’art. 6 bis del D.P.R 6 giugno 2001 n. 380 ovvero, più in generale, interventi di manutenzione straordinaria (di cui all’ art. 3, comma 1 lett. b) del D.P.R. 380/01) comprendente l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari.
Tali interventi sono ammessi sia per gli edifici residenziali che commerciali, purché non ne modifichino la volumetria, mantengano l’originaria destinazione d’uso e non riguardino le parti strutturali dell’ edificio.
I lavori edilizi possono partire subito, il giorno stesso in cui viene presentata al Comune la pratica urbanistiche.
SCIA
Segnalazione Certificata Inizio Attività, art. 22,23 DPR 380/2001 , sono realizzabili mediante la SCIA di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
Sono, altresì, realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
SCIA 2
Segnalazione Certificata Inizio Attivita' 2, in alternativa al permesso di costruire, ai sensi del DRP 380/2001.
Si usa la SCIA 2 in alternativa al permesso di costruire, per interventi di ristrutturazione edilizia che porti a un organismo edilizio del tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva o dei prospetti, o della sagoma (immobili sottoposti a vincoli).
Per interventi di ristrutturazione edilizia che, solo per gli immobili nei centri storici, comporti un cambio della destinazione d’uso.
In questi casi, dopo la presentazione della Scia è necessario aspettare almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
Permesso di Costruire
Il Permesso Di Costruire, (PDC) art. 10 DPR 380/2001 si usa nel caso in cui si inizino opere di nuova costruzione; si facciano interventi di ristrutturazione urbanistica; per lavori di ristrutturazione edilizia che porti un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente.
CILA in sanatoria
Per interventi edilizi già eseguiti e riconducibili a CILA (vedi punto precedente CILA di cui al DPR 380/2001 , ma non è stato presentato il titolo che abilita il lavoro presso il comune di appartenenza, bisogna sanare tale opera presentando il relativo titolo in sanatoria.
Con “Cila in sanatoria” si intende la presentazione della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata quando le relative opere ammesse sono già ultimate.
Se l’intervento abusivo avviato o ultimato che sia, rientra nell’edilizia libera oggetto di Comunicazione Inizio Lavori o di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, esso può essere regolarizzato presentando la suddetta pratica unitamente alla relativa ricevuta di pagamento della sanzione.
SCIA 2 in alternativa al permesso di costruire in accertamento di conformità
In base all'art. 37 DPR 380/2001 Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità.
La Sanatoria degli interventi edilizi eseguiti in assenza o difformità del titolo edilizio; a realizzazione di interventi edilizi
di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c). In assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, va presentata la SCIA 2 in alternativa al permesso di costruire in accertamento di conformità;
questa comprende oltre il pagamento dei diritti di segreteria, la sanzione pecuniaria e in alcuni oneri di urbanizzazione e di costruzione.
Recupero sottotetti esistenti
Il recupero dei sottotetti esistenti, secondo la L.R. 13/2009, permette di fare delle operazioni nei limiti imposti dalla normativa statale e locale (piano regolatore, regolamento edilizio, etc.), per il recupero di spazi in origine non abitabili, nel caso specifico riguarda non solo le altezze (1,90 mt di altezza media è l'attuale valore minimo consentito) ma, sopratutto, la cubatura edificabile e/o la capacità di insediare nuove superfici residenziali in aree anche eventualmente sature secondo gli strumenti urbanistici locali.
La Regione promuove il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti con l’obiettivo di limitare il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili, dei volumi esistenti nonché di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici
Opere a completamento di manufatti abusivi
L’art 35, comma 13 della legge 47/1985 dispone che “Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell’oblazione, il presentatore dell’istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all’articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall’articolo 33.
A tal fine l’interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione”.
Certificato di Agibilità (Totale e parziale)
Il Certificato di Agibilità di un immobile, (ai sensi del D.P.R. 380/2001) è un documento che serve ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
IL certificato di Agibilità può essere richiesto anche successivamente, per vecchie opere dove non sia stato richiesto al tempo del fine lavori, presentando la documentazione necessaria e richiesta.
Richiesta di modifica del certificato di Agibilità
I cittadini sono obbligati a richiedere l'aggiornamento del certificato di agibilità, presentando una nuova domanda di rilascio certificazione al comune, se sull'immobile sono avvenuti lavori o cambiamenti che ne hanno modificato le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità.
La domanda di modifica certificato di agibilità deve essere presentata nei seguenti casi:
aumento e/o diminuzione dei vani; accorpamento di Unità Immobiliari; frazionamento di Unità Immobiliari; cambi di destinazione d’uso; demolizione e ricostruzione; diverse attribuzione di numeri civici; quando in un edificio privo di Certificato di Agibilità, vengono effettuati lavori a seguito di D.I.A./S.C.I.A./C.I.L.A./C.I.L. e/o permessi di costruire per singole Unità Immobiliari, in questo caso la domanda di rilascio del Certificato di Agibilità deve essere presentata per l’intero edificio e comunque per l’intero contenuto del permesso a costruire / concessione edilizia / licenza edilizia e non per il singolo intervento effettuato con D.I.A./S.C.I.A./C.I.L.A./C.I.L. e/o permesso di costruire.
La domanda di Modifica del Certificato di Agibilità deve essere presentata compilando gli appositi moduli di seguito elencati.
La documentazione obbligatoria per l'Agibilità immobile è la seguente: Accatastamento: Copia della Ricevuta di Avvenuta Dichiarazione di Fabbricato Urbano (costituzione) comprensiva del nominativo della via, dei numeri civici. Copia delle planimetrie depositate, dell’elaborato planimetrico ed eventuali ricevute di successiva Avvenuta Variazione di Fabbricato Urbano (ultimazione fabbricato, voltura, toponomastica, ecc.) con le relative planimetrie ove previste. Dichiarazione di conformità dell’edificio ai titoli autorizzativi rilasciati (contenuta nella Perizia Giurata); Dichiarazione della salubrità degli ambienti e l’avvenuta prosciugatura dei muri (contenuta nella Perizia Giurata);
Copia della Ricevuta di Deposito presso lo Sportello Unico dell’Edilizia (Dipartimento P.A.U.) della Dichiarazione di Conformità o del Certificato di Collaudo degli impianti istallati per gli edifici con permesso di costruire successivo al 27/03/2008: Elettrico, Termico, Idrico, Sanitario, Gas, Pannelli Solari, Impianti Fotovoltaici, Impianti Elettronici in genere, Climatizzazione, Antincendio, ecc.
Copia della Ricevuta di deposito presso lo Sportello Unico dell’Edilizia (Dipartimento P.A.U.) del Progetto degli impianti istallati:
Copia della Dichiarazione di Conformità degli impianti istallati ai sensi della ex L. 46/90 per gli edifici con licenza/concessione edilizia/permesso di costruire precedente al 27/03/2008 ovvero la DI.RI.
Dichiarazione di Rispondenza (D.M. 37/08 art. 7 c. 6);
Per gli edifici scolastici, la certificazione relativa agli impianti del gas, dovrà avere utenze separate per: riscaldamento, cottura e produzione acqua calda sanitaria per l’abitazione del custode, alimentazione gas per la cucina della scuola e riscaldamento e/o produzione acqua calda sanitaria per la scuola e la palestra Ascensori e Impianti di Sollevamento e trasporto persone,
Per nuovi Impianti: Copia della Richiesta di messa in esercizio ai sensi del DPR 162/99 degli ascensori, delle scale mobili, dei montacarichi, delle piattaforme presentata al Dipartimento S.I.M.U. Per impianti in funzione: Copia del verbale della verifica periodica. Conformità CE: per tappeti mobili e piattaforme, per gli impianti ricadenti nella normativa di cui al DPR 162/99 e Direttiva Europea 95/16/CE, dichiarata dalla ditta installatrice. Impianti per il Riscaldamento Autonomi: Nuovi Impianti, copia della documentazione relativa alla conformità CE della caldaia - impianti in Funzione da meno di due anni: Copia della documentazione relativa all’attivazione delle caldaie - Impianti in funzione da oltre due anni: Copia della documentazione relativa al bollino blu caldaia.
Impianti per il Riscaldamento Centralizzati: Nuovi Impianti: Copia del Libretto della centrale termica e della documentazione relativa attivazione della caldaia impianti in Funzione: Copia del Libretto della centrale termica con verifica biennale.
Per gli impianti negli edifici pubblici : Certificazione I.S.P.S.E.L.; 8). Camera di Commercio: Copia dell’iscrizione alla CCIAA delle ditte esecutrici gli impianti ai sensi del DM 37/2008 (ex Legge 46/90) e Collaudo Statico (art. 25, comma 3, lettera a, D.P.R. 380/01).
Copia del collaudo statico depositato presso lo Sportello Unico dell’Edilizia, per gli edifici costruiti in “zona sismica 2”ai sensi del D.P.R. 380/2001 artt. 93 e 94 oltre al collaudo statico si deve allegare: Autorizzazione della Regione ad iniziare i lavori e Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme previste dalla Legge 13/89 e s.m.i. in materia di accessibilità e per il superamento delle barriere architettoniche (contenuta nella Perizia Giurata).
Pratiche per Installazione Insegne Pubblicitarie
Per ottenere il permesso all’installazione (insegne – tende retrattili – faretti) si devono presentare una serie di documentazione al fine del rilascio dell'autorizzazione
- il procedimento normale che prevede il rilascio della Determinazione Dirigenziale di Autorizzazione a seguito dell’acquisizione dei pareri espressi dalla Polizia Municipale e dall’Unità Tecnica Municipale;
- il procedimento semplificato che prevede la consegna all’Ufficio Pubblicità di proposte progettuali già asseverate da parte di un tecnico privato abilitato che consente di procedere all’installazione del mezzo pubblicitario dopo 10 giorni dalla presentazione della domanda a seguito del rilascio di presa d’atto (Nulla Osta provvisorio).
E' escluso il procedimento semplificato, qualora l’impianto sia da installare in siti ricadenti nel perimetro della città storica.
Assegnazione, variazione e soppressione numeri civici e indirizzo
È il servizio diretto ad ottenere l’attribuzione della numerazione civica e indirizzo alle porte e agli altri accessi (portoni, cancelli, negozi, passi carrabili, ecc.) che, dall’area di pubblica circolazione, permettono l’ingresso all’interno dei fabbricati di qualsiasi genere, nonchè l'eventuale variazione o soppressione di numeri civici.
Come si richiede
Per l'assegnazione di nuovi numeri civici va presentata apposita richiesta da parte del proprietario dell'immobile (tramite tecnico o persona da lui delegata), compilando il modulo "Richiesta assegnazione di numeri civici" e allegando la relativa documentazione
Servizio coordinato con variazione toponomastica,
Variazione Catastale e planimetrica: Procedura DOCFA
La variazione Catastale (solitamente di una planimetria), serve per aggiornare il catasto in seguito a variazioni nello stato o consistenza di unità immobiliari preesistenti già censite, avvenute in seguito a trasformazioni edilizie.
DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) è un software per la compilazione dei documenti tecnici catastali e la presentazione al catasto dell'Agenzia Delle Entrate il modello di “Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana”. Per l’aggiornamento del catasto terreni si usa la procedura con il programma PREGEO.
Le variazioni più frequenti possono essere:
Diversa distribuzione interna
In caso di spostamenti, demolizione o costruzione di tramezzi divisori, porte di collegamento, finestre.
In seguito a CILA, SCIA, DIA etc
Fusione
Quando due o più unità immobiliari con gli stessi intestatari (di qualsiasi categoria e partita speciale) vengono fuse in una sola unità
Divisione o Frazionamento
Quando si fraziona una unità immobiliare da cui ne derivano 2 o più, senza o con trasferimento di diritti reali, quali ad esempio passaggio di proprietà.
Ampliamento
Quando vi è un aumento di superficie utile dell’unità. Se l’ampliamento modifica la sagoma in pianta dell'unità immobiliare originario, è necessario presentare Tipo mappale per modifica della mappa al Catasto terreni.
Nuovi Accatastamenti
Per unità immobiliari nuove mai accatastate prima. Attribuisce i nuovi dati identificativi (foglio, particella e subalterno) e la rendita dell’unità immobiliare.
Cambio Destinazione d’Uso
Quando in seguito ad altra pratica edilizia si sia variata la destinazione d’uso dell’immobile. Per esempio da commerciale a residenziale.
Possono essere anche altri casi come ad esempio:
Planimetria mancante al catasto, in quanto non è stata mai presentata, per una ristrutturazione importante o in sanatoria, opere già realizzate ma non dichiarate, e tante altre ancora.
Presentazione planimetria mancante
In caso di mancata presentazione della planimetria presso il catasto, bisogna presentare la pratica di assegnazione planimetria all'immobile (vedi variazione catastale procedura DOCFA), o anche in caso di modifiche fatte all'immobile e si debba aggiornare la planimetria.
Visura catastale semplice e storica
Le visure catastali sono documenti che riportano i dati tecnici e identificativi di terreni e fabbricati registrati presso il Catasto, l'archivio ufficiale di tutti i beni immobili presenti sul territorio nazionale.
Puoi richiedere il documenti contattandoci direttamente e ottenendolo in pochi minuti.
Istanza Di rettifica Catastale
In caso di errori riscontrati nei dati catastali relativi ai propri immobili, gli interessati possono richiederne la correzione nella banca dati del Catasto.
La domanda di correzione può essere presentata presso gli uffici provinciali del territorio
Il richiedente deve indicare le proprie generalità, i dati catastali dell’immobile, la situazione riscontrata e le notizie utili alla correzione dell’errore.
Recupero planimetria catastale rasterizzata
La planimetria catastale o Rasterizzata, è un documento che contiene la rappresentazione grafica in scala, della distribuzione degli spazi interni di una data unità immobiliare, come appartamento, ufficio, negozio o garage. Viene fornito il documento estratto presso gli uffici catastali dell'Agenzia delle Entrate, già Agenzia del Territorio.
Voltura Catastale
La Voltura Catastale è la denuncia presentata, all’Agenzia delle Entrate, ad ogni trasferimento di proprietà o di diritti reali su beni immobili (catasto terreni e/o fabbricati). Questa denuncia è importante ai fini fiscali in quanto consente l’aggiornamento dei nominativi e permette all’Agenzia delle Entrate di sapere che un determinato bene immobile è passato da un certo soggetto ad un altro.
La Voltura Catastale è un passaggio obbligato per attestare il cambio di intestatario di un immobile. E’ fondamentale sia relativamente agli atti tra vivi (compravendite, donazioni, decreti di trasferimento, decreti giudiziari) sia in caso di morte (successione legittima o testamentaria). Senza tale registrazione presso gli uffici catastali dell’Agenzia delle Entrate non sarà possibile attestare la reale proprietà di un immobile nella Visura Catastale.
Variazione Toponomastica
La variazione toponomastica, serve per modificare e correggere i dati nella visura catastale di un immobile l’errata indicazione della via, del civico, del piano o dell’interno.
Prima del marzo 2018 era possibile correggere tali errori tramite procedura DOCFA spuntando tra le causali previste appunto quella di variazione toponomastica.
Avrete notato che leggendo sulla visura catastale di un appartamento c’è un rigo dove vengono indicati l’indirizzo, il civico, il piano e l’interno. Se in questa riga hai notato degli errori o inesattezze occorre presentare una variazione toponomastica presso l’Agenzia delle Entrate
Allineamento catastale
In Catasto ad ogni immobile corrispondono uno o più soggetti, chiamati “intestatari catastali”, che possono essere proprietari oppure titolari di altri diritti (ad esempio usufrutto, abitazione, etc.).
Quando i reali proprietari non risultano indicati in Catasto, occorre fare un allineamento, ossia far emergere in Catasto i corretti intestatari degli immobili.
In sostanza, l’allineamento catastale serve per affermare che vi è piena conformità tra lo stato di fatto del bene e i dati catastali e le planimetrie del bene stesso.
Si deve presentare apposita pratica presso il Catasto dell'Agenzia delle Entrate.
Estratto di mappa
La mappa catastale (chiamata anche estratto di mappa catastale) contiene principalmente la raffigurazione grafica e la numerazione delle particelle catastali limitata ad una porzione del territorio comunale.
Se le particelle sono edificate, il fabbricato risulta generalmente raffigurato in linea continua e con apposita campitura. Ai bordi dell’estratto di mappa vengono riportati i dati tecnici (Comune, Foglio e scala di rappresentazione grafica), di richiesta (data e protocollo) e le coordinate catastali.
Richiedi presso il nostro studio questo documento. Contattaci per ottenerlo in pochi minuti
Inserimento in mappa fabbricati
L’inserimento in mappa catastale, noto con il nome di tipo mappale, è un atto di natura puramente tecnica che prevede un aggiornamento del Catasto terreni o fabbricati.
Si tratta, in pratica, di inserire i nuovi fabbricati, che sono stati costruiti sul territorio, sulla cartografia catastale.
Il medesimo atto è necessario anche per l’ampliamento degli edifici già presenti sulla cartografia che, in conseguenza dell’ampliamento stesso, siano stati sottoposti a modifiche di sagoma
CONSULENTE TECNICO DI PARTE CTP
In un procedimento giudiziario (sia civile che penale), ognuna delle parti può avvalersi di un consulente tecnico di parte (CTP), nominato dal proprietario o dall’avvocato.
L’art. 201 del c.p.c. - Consulente tecnico di parte - prevede che:
"Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico". Il consulente tecnico della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni peritali del consulente d’ufficio (CTU) nominato dal Giudice, partecipa all’udienza e/o alla camera di consiglio ogni volta che v’interviene il consulente del giudice. Il CTP può chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del giudice, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche a cui è giunto il CTU. In questo modo ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU, auspicabilmente, porterà all’attenzione dell’organo giudicante
- Il CTP può intervenire alle operazioni peritali del CTU;
- Il CTP può presentare al CTU osservazioni ed istanze che devono essere tenute presenti sia dal CTU e sia dal Giudice.
- Il CTP non può ampliare il campo d’indagine del CTU, che resta vincolato ai quesiti formulati dal Giudice.
- Il CTP non è obbligato a stendere nessun verbale delle operazioni peritali svolte: tuttavia è opportuno che documenti puntualmente la sua attività nelle singole fasi di indagine istruttoria.
Perché è utile nominare un CTP?
La nomina di un CTP (Consulente Tecnico di Parte) è utile per tre ordini di motivi.
- In primo luogo per una funzione di controllo sulle operazioni peritali, nel senso che il CTP verifica che tutto il percorso proceda secondo le più adeguate metodologie (che devono essere seguite in modo scrupoloso dal CTU).
- In secondo luogo per svolgere una funzione più collaborativa con il CTU: il CTP infatti essendo un “tecnico” esperto può interagire positivamente con il CTU portando riflessioni nuove e magari alternative, delle quali il CTU potrà tenere conto. A questo proposito è importante dire che il CTP se lo ritiene (e in accordo con il proprio cliente) può anche produrre al termine della perizia delle osservazioni, che verranno inviate alla attenzione del Giudice tramite il CTU. Il Giudice così si troverà ad avere ancora più elementi utili per la sua decisione.
- Infine il CTP interagisce in più momenti con il proprio cliente, sia prima dell’inizio della perizia (con colloqui di conoscenza e con la lettura degli “atti”), che durante la CTU stessa, svolgendo colloqui di riflessione e monitoraggio sull’andamento della perizia. Questa funzione di sostegno è fondamentale per la persona che si vede coinvolta in un procedimento approfondito e certamente complesso dal punto di vista procedurale, ma anche emotivo.Il CTP sarà presente durante tutte le operazioni peritali, avendo anche momenti di confronto con il CTU e gli eventuali altri CTP.
Perizia Tecnica Asseverata Giurata
La perizia giurata è il parere più forte dal punto di visto legale, ma anche la più pericolosa per il tecnico, in quanto, in caso di falsa attestazione giurata si configura il reato previsto all’art. 483 del codice penale.
Quindi, oltre a redigere la relazione, il perito, assevererà circa la veridicità dei contenuti e firmerà il documento di fronte ad un pubblico ufficiale (cancelliere o notaio). Di solito, per un appuntamento con ill cancelliere è necessario aspettare. Nei casi urgenti consiglio ai miei assistiti di contattare un notaio per il giuramento.
La perizia deve essere giurata da chi l’ha effettuata. Il perito si dovrà recare in Tribunale con un valido documento di identità e con la perizia da giurare.
Oltre alla perizia bisogna presentarsi con un modulo di giuramento da scaricare, compilato in ogni sua parte e non firmato.
Perizia tecnica di parte Asseverata
La perizia tecnica di parte asseverata è sostanzialmente una relazione dove si effettua l’analisi tecnica di una particolare situazione redatta e sottoscritta da un professionista abilitato (tecnico iscritto al proprio Albo professionale), dove lo stesso professionista abilitato (Perito) sottoscrive la propria perizia confermandone la certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità” e attestandone, con un’apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa, la veridicità; egli risponde, così, penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali, in essa contenuti ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale
Perizia tecnica di parte Semplice
Si tratta di una relazione redatta e firmata dal tecnico, il quale, a seguito della raccolta delle informazioni e dell'elaborazione dei dati risponde al quesito richiesto. Non appone alcuna asseverazione circa il contenuto.
Consiste in un’analisi svolta da un perito e diretta ad esprimere un giudizio in merito ad una determinata situazione. Il professionista deve avere competenze specifiche questo tipo di perizia è redatto quindi in forma semplice, firmata e timbrata da uno di questi professionisti abilitati.
Responsabile dei lavori
Figura incaricata dal committente per farne le veci su aspetti tecnici-professionali inerenti la sicurezza in cantiere, nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.
In caso di mancata nomina del responsabile dei lavori, lo stesso coincide con il committente.
È buona regola nominare il responsabile dei lavori nei seguenti casi:
• il committente non ha le capacità professionali per rispettare tutti gli obblighi a lui imposti dalla normativa;
• l’opera è commissionata da più committenti (esempio un condominio, o un immobile che abbia più comproprietari).
Nel primo caso la figura del responsabile dei lavori si rende necessaria per sopperire alle nozioni in materia di sicurezza del committente, mentre nel secondo è utile, oltre che sotto l’aspetto puramente tecnico, anche sotto l’aspetto pratico; in caso di sanzione infatti, in assenza di nomina del responsabile dei lavori, la stessa viene ripetuta per ogni committente.
Obblighi e responsabilità del responsabile dei lavori
Dal momento in cui viene affidato l’incarico di responsabile dei lavori, allo stesso spettano tutti gli obblighi in capo al committente (art. 90), così come stabilito dall’art. 93, comma 1:
“il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.
Numero e tipologia delle responsabilità del responsabile dei lavori pertanto dipendono dai contenuti della nomina che allo stesso viene conferita dal committente.
Direttore dei Lavori
Il direttore dei lavori è la figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere.
La direzione dei lavori comprende la Supervisione delle attività di cantiere e verifica della corretta esecuzione dei lavori in Appalto: opere murarie, posa degli impianti a norma di legge e verifica preliminare della loro corretta funzionalità, rispetto delle norme urbanistiche e di conformità rispetto al progetto presentato;
Supervisione della corretta posa in opera di materiali, arredi architettonici di progetto e controllo del dettaglio relativamente alla tipologia di lavorazioni richieste, assistenza alla committenza nella scelta dei materiali, sanitari, rivestimenti e finiture varie.
I compiti del direttore dei lavori sono molteplici e sono:
- La denuncia al comune di riferimento dell'apertura del cantiere (se le opere ricadono entro determinate categorie, tale denuncia non è richiesta);
- Principalmente ha il ruolo di dirigere una o più persone nell'esecuzione di specifiche opere volte a realizzare un progetto preventivamente approvato da un committente ed eventualmente approvato anche dalla Pubblica Amministrazione se soggetto a norme di legge vigenti;
- La redazione dei SAL o, se redatti dall'impresa costruttrice, il controllo e l'avallo di questi ultimi (stato avanzamento lavori). Nei lavori privati le mansioni eventualmente svolte dal direttore dei lavori nel controllo dei SAL possono essere di natura quantitativa (computi delle opere eseguite) e non di natura finanziaria (accordi privati che possono essere riservati a committente - impresa costruttrice). Nei lavori privati, inoltre, salvo che non venga specificatamente contemplata nella lettera d'incarico, il rendiconto e controllo dei SAL viene generalmente svolta dal committente stesso o da un suo tecnico terzo di fiducia.
- La vidimazione di eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto;
- La verifica della corretta esecuzione dei lavori;
- La stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio;
- Rapporti di audit di cantiere, eseguiti personalmente o affidati a terzi;
- Il ricevimento, da parte delle imprese e di altri soggetti coinvolti nell'opera, di attestazioni di materiali e lavorazioni, relazioni e perizie;
- Il rilascio di certificati come quelli di corretta posa in opera, di corretta esecuzione dei lavori o altri previsti dalla legge.
Ovviamente, il direttore possiede e utilizza tutti gli elaborati del progetto esecutivo, nonché quelli delle varianti, così come la contabilità di commessa fornita dalle imprese coinvolte e, infine, il cronoprogramma di progetto.
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva
Quella del coordinatore sicurezza è una figura chiave per la corretta esecuzione dei lavori. Il coordinatore per la sicurezza svolge infatti compiti importantissimi sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva. Come previsto dal testo unico per la sicurezza (dlgs 81/2008), il coordinatore sicurezza ricopre infatti i seguenti ruoli operativi in fase di esecuzione e in fase di progettazione dei lavori. In fase di progettazione è denominato coordinatore sicurezza in fase di progettazione (CSP), mentre se le attività si svolgono in fase di esecuzione si parla di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione o coordinatore dell’esecuzione (CSE).
Il CSP si occupa di redigere: il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere; il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
Il CSE si occupa invece di verificare; l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento per tutta la durata dei lavori con opportune azioni di coordinamento e controllo; la corretta applicazione delle procedure di lavoro.
I compiti del coordinatore sicurezza in fase di esecuzione sono regolamentati dall’art. 92 del dlgs 81/2008. Il Decreto Legislativo stabilisce in particolare i seguenti compiti per il CSE:
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
- verificare l’idoneità del POS (piano operativo di sicurezza), da considerare come piano complementare di dettaglio delPSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo
- adeguare il PSC e il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere
- verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza alle prescrizioni del PSC
- proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto, se ritenuto opportuno. Al riguardo, se il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore dell’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate
Relazione Tecnica integrata RTI, per conformità
La RTI, Relazione Tecnica Integrata, è il documento che riassume tutte le risultanze delle attività di controllo per la conformità urbanistica e la conformità catastale. Questo sia per la parte urbanistica che catastale, al fine di rilevare abusi edilizi o difformità che possano compromettere la solidità dell’atto di vendita. La RTI, descrive lo stato dell’immobile sotto questi aspetti.
Certificato di conformità catastale
Il Certificato di Conformità catastale, è un documento che rappresenta la precisa corrispondenza fra lo stato di fatto dell’immobile in analisi ed i suoi dati catastali e della sua corrispondente planimetria presso il catasto, dell’Agenzia delle Entrate .
La planimetria o la visura catastale non hanno una funzione probatoria, cioè non fornisce i dati certi relativi all’intestazione della proprietà né tantomeno sulla loro legittimazione urbanistica.
Certificato di conformità urbanistica
Il certificato di conformità urbanistica edilizia è un’attestazione della corrispondenza tra lo stato di fatto ed il titolo edilizio con cui il Comune ha concesso l’autorizzazione alla realizzazione e/o alle ristrutturazioni o ampliamenti successivi di un immobile nella sua area territoriale. Ciò al fine di dimostrare la regolarità a livello urbanistico (definita anche come regolarità edilizia) di un’abitazione, nel caso essa si voglia semplicemente ristrutturare oppure acquistare o vendere.
In altre parole, tale documento permette di verificare se l’immobile oggetto dell’operazione di compravendita oppure di ristrutturazione evidenzi una qualche difformità o addirittura un abuso edilizio. La struttura, infatti, potrebbe essere stata realizzata o modificata in maniera diversa (e quindi difforme) rispetto al progetto presentato ai competenti uffici comunali e pertanto creare difficoltà o addirittura l’impossibilità alla compravendita.
Infatti, l’attuale normativa prevede la nullità di qualsiasi atto a tal proposito e quindi la non commerciabilità dell’immobile, che non sia conforme dal punto di vista edilizio.
Controllo Corrispondenza Planimetria rasterizzata e stato di fatto
Tramite le nostre ricerche presso gli uffici competenti, possiamo reperire l'ultima planimetria catastale rasterizzata presentata e controllare che lo stato di fatto sia conforme a quest'ultima.
Nel caso non sia conforme, bisogna subito presentare una nuova planimetria presso il catasto dell'Agenzia delle entrate, che corrisponda agli ultimi aggiornamenti, previa presentazione del titolo urbanistico che autorizza le modifiche eseguite.
Controllo Corrispondenza ultimo titolo urbanistico e stato di fatto
Per un edificio, essere conforme alle norme urbanistiche significa avere un titolo abilitativo di concessione edilizia, Permesso a costruire etc., con il quale lo stesso sia stato realizzato in origine (ex concessione edilizia, ex licenza edilizia, permesso a costruire, concessione in sanatoria alias condono) ed essere conforme al progetto allegato a questo titolo (se nel corso degli anni non siano state mai apportate modifiche all’organismo edilizio).
Quindi lo stato di fatto deve essere conforme all'ultimo progetto e/o titolo autorizzativo presentato.
Il nostro studio si occupo del reperimento di tutta la documentazione necessaria e controllo della conformità.
Conseguimento pratiche di Condono Edilizio
Il nostro studio si occupa di eseguire ogni istanza di accesso e richiesta agli atti riguardante il Condono edilizio.
Date le lunghe e tempistiche e la complessa documentazione da produrre e presentare, è sempre meglio affidare a un tecnico esperto tutta la pratica per il rilascio della documentazione utila
Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica
Il Certificato di Destinazione Urbanistica documentano le destinazioni d’uso dei suoli previste dal vigente Piano Regolatore,
Tale documento consente di conoscere la possibilità edificatoria di intervento su tali terreni o aree urbane. Riporta i seguenti dati:
- la destinazione urbanistica
- i parametri urbanistici - indice di fabbricabilità
- gli indici e i vincoli di varia natura come dissesto, inondabilità, ecc.
Il certificato può essere richiesto o da un tecnico
Richiesta Certificato di Agibilità, art. 24 e 25 del DPR 280/2001
Presso l'Archivio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, è possibile visionare tutti i progetti presenti , con relativi grafici, relazioni e sopratutto varianti in corso d’opera.
Nel dettaglio è possibile chiedere copia conforme e non dei seguenti progetti edilizi:
Visura e rilascio copie dei Progetti archiviati dal 1931 ad oggi (per i Progetti ante 1931 rivolgersi all’Archivio Storico)
Rilascio copia dei Certificati di Abitabilità/Agibilità e delle Licenze/Concessioni Edilizie/Permessi di Costruire;
Visura dei fascicoli relativi ai Certificati di Agibilità archiviati.
Attraverso il servizio online predisposto dal Comune di Roma, chiamato SIPRE, si effettua la domanda di accesso agli atti per la visura dei progetti o per la copia dei certificati edilizi.
Nel caso di Immobile costruito in forza di concessione in sanatoria, il certificato di agibilità andrà richiesto presso l'ufficio condono.
Richiesta copia Progetto/ Concessione/licenza edilizia,
Presso l'Archivio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, è possibile visionare tutti i progetti presenti , con relativi grafici, relazioni e sopratutto varianti in corso d’opera.
Nel dettaglio è possibile chiedere copia conforme e non dei seguenti progetti edilizi:
Visura e rilascio copie dei Progetti archiviati dal 1931 ad oggi (per i Progetti ante 1931 rivolgersi all’Archivio Storico)
Rilascio copia dei Certificati di Abitabilità/Agibilità e delle Licenze/Concessioni Edilizie/Permessi di Costruire;
Visura dei fascicoli relativi ai Certificati di Agibilità archiviati.
Attraverso il servizio online predisposto dal Comune di Roma, chiamato SIPRE, si effettua la domanda di accesso agli atti per la visura dei progetti o per la copia dei certificati edilizi.
Per poter usufruire di tale servizio bisogna essere utenti identificati al portale dello stesso comune. Il servizio online permette agli utenti “aventi diritto“, ai tecnici delegati e ai C.T.U. di effettuare via web la compilazione della domanda, di allegare i documenti necessari, di caricare la ricevuta di pagamento delle reversali, di protocollare e contestualmente inviare l’istanza all’ufficio competente.
Le domande inviate incomplete e senza il pagamento dei diritti di istruttoria vengono automaticamente rigettate dal sistema. Ricevuta l’istanza di domanda l’ufficio tecnico del dipartimento urbanistica, controlla la completezza degli allegati alla domanda, mettendo cosi la richiesta in lavorazione.
Successivamente cerca il fascicolo della Regione e lo rende disponibile per farne visura e copia, passando la richiesta da “in lavorazione” a “trovato”. Contestualmente viene inviata una comunicazione al richiedente, invitandolo a prendere un appuntamento tra quelli a disposizione.
Richiesta Copia Concessione in sanatoria
Per il ritiro o il rilascio della Copia di Concessione in sanatoria, bisogna far riferimento all'Ufficio Condono, ci occupiamo noi di istruire, integrare e portare alla definizione tutte le pratiche per il rilascio della Concessione in sanatoria, di elaborare eventuali rettifiche o riesami.
Conoscendo le tempistiche, le lunghe e contorte procedure per il rilascio del titolo, ci occupiamo noi di tutto, seguendo tutta la pratica e presentando tutta la documentazione necessaria per il ritiro.
Richiesta di Allaccio alla fognatura comunale
Per la realizzazione di nuovi allacci alla fognatura comunale, che siano o meno concomitanti ad interventi edilizi, deve essere presentata apposita istanza sia al gestore del servizio (ACEA), sia agli uffici tecnici comunali.
Nel caso di manomissione di suolo pubblico l’ufficio tecnico Lavori Pubblici provvederà al rilascio di apposita autorizzazione degli scavi.
Le richieste di allaccio alla fognatura pubblica - Gestore ACEA - devono essere presentate al Municipio competente per zona.
Il Municipio territorialmente competente provvederà ad attestare la regolarità urbanistica dell’immobile e ad inoltrare la richiesta al Gestore ACEA.
Richiesta Occupazione Suolo Pubblico
Questa pratica è destinata a tutti i cittadini e/o enti privati che devono eseguire dei lavori che comportano un’occupazione di suolo pubblico di varia natura ( esempio: lavori edilizi, traslochi, potatura alberi).
Per potere occupare il suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio in modo permanente o temporaneamente è necessaria una concessione.
La domanda di concessione deve essere presentata al Municipio in cui ricade il suolo pubblico, salvo nei casi in cui è prevista la competenza di una Struttura Centrale.
Documentazione richiesta:
• Domanda in carta da bollo;
• Elaborati grafici e relazione tecnica firmati dal richiedente e da un tecnico abilitato;
• Per le occupazioni fino a tre giorni e di limitate dimensioni è sufficiente un disegno illustrativo dello stato di fatto recante indicazioni precise circa l’ubicazione, la dimensione della sede stradale e della superficie da occuparsi, la tipologia e le caratteristiche tecniche della struttura da installare;
• Fotografie dei luoghi oggetto dei lavori;
• Titolo comprovante la proprietà della porzione immobiliare o autocertificazione;
• Documentazione specifica in base al tipo di lavoro;
• Eventuali nulla osta preventivi Ufficio Giardini, Dipartimento Sviluppo Impianti Manutenzione Urbana (S.I.M.U.), Ente preposto per gli immobili vincolati;
• Copia calcolo statico quando l’altezza del ponteggio supera i mt. 20;
• Nel caso di Occupazione Suolo Pubblico Edilizia per manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia è necessaria copia del titolo edilizio o indicare gli estremi;
• Nel caso in cui l’occupazione venga effettuata con autoscala o autocarro è necessario allegare il libretto di circolazione;
• Distinta comprovante il pagamento dei diritti di istruttoria;
• Distinta versamento Canone Occupazione Suolo Pubblico(COSAP) successivo all’esito dell’istruttoria;
• Versamento deposito cauzionale per eventuali danni, successivo all’esito dell’istruttoria.
L’Occupazione di Suolo Pubblico senza concessione è considerata abusiva.
Richiesta Passo Carrabile
Il passo carrabile o passo carraio è considerato uno sbocco qualsiasi di un’area privata su strada e quindi su un passaggio pubblico. Si tratta di un diritto concesso da qualsiasi comune italiano in cui è sita l'unità immobiliare che si intende preservare. Si tratta in poche parole, di un accesso privato su una pubblica via.
Per poterlo ottenere, è necessario che vi sia l’attestazione della proprietà del locale, garage o fabbricato. È possibile però, richiedere un passo carrabile anche se si è solo amministratore di condominio. Qualora non si sia in possesso di questi requisiti non sarà possibile effettuare un nuovo accesso ma neanche avere diramazioni dalla strada o immissioni in strade private o pubbliche.
Per poter essere valido, deve essere sempre accompagnato da un cartello di divieto di sosta, contenente il numero di assegnazione dell'autorizzazione comunale.
Per poter ottenere un passo carrabile è necessario recarsi al proprio comune di residenza, presso l'ufficio preposto e presentare tutta la documentazione richiesta, come elaborati grafici e relazioni tecniche, redatte da un tecnico incaricato
Pratiche ASL, ottenimento nulla osta igienico sanitario
L’art. 48 del DPR 303/56 disciplina le “Norme generali per l’igiene del lavoro” e prevede l’obbligo per “Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbono presumibilmente essere addetti più di tre operai ” di darne notizia all’Azienda Sanitaria Locale competente sul territorio.
Quando si parla di Nulla Osta ASL si fa riferimento ad una particolare autorizzazione, denominata “Nulla Osta Tecnico Sanitario” (NOTS), che è necessaria per poter aprire un’attività, e ancora prima, per poter avviare i lavori di costruzione ex novo o di ristrutturazione (parere preventivo).
Dopo accurate verifiche, essa viene rilasciata dall’ASL, l’Azienda Sanitaria Locale competente nel territorio dove ha sede la struttura interessata.
L’azienda è dotata di uffici che soprassiedono ai controlli relativi alle attività produttive, ricettive e di ristorazione.
Che si tratti di un ristorante, di un bar o di un laboratorio di analisi, chi vuole avviare una di queste attività, dovrà obbligatoriamente richiedere all’ASL il nulla osta: gli ispettori incaricati certificheranno il pienorispetto della normativa igienico-sanitaria da parte del progetto.
Soltanto dopo sarà possibile iniziare i lavori a norma di legge.
La richiesta del NOTS deve essere effettuata dal titolare dell’attività interessata presso lo sportello dell’ASL competente.
Ma vista la complessità della materia, egli può altresì affidare legittimamente una procura ad un professionista abilitato (geometra, architetto o ingegnere) che seguirà al suo posto tutte le pratiche richieste, dall’inizio al rilascio dell’autorizzazione.
Ovviamente, per poter richiedere il nulla osta è necessario presentare tutta una serie di documenti, che variano a seconda dell’attività interessata, avviata o da avviare.
SCIA Commerciale L. 122/2010
La SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - costituisce uno dei principali adempimenti amministrativi da compiere per iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva artigianale, commerciale o industriale.
La SCIA è una dichiarazione amministrativa che produce effetti immediati utilizzando l'apposita modulistica che viene compilata in regime di autocertificazione. Salvo poche eccezioni, per le imprese bisognerà quindi presentare il relativo modello SCIA, insieme a tutta la documentazione richiesta, correttamente compilato e completo in ogni sua parte, per avviare la propria attività economica.
La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio, della modifica, della sospensione o della cessazione dell'attività. Trattandosi di un'autocertificazione nella quale si dichiara la sussistenza de requisiti per l'apertura dell'attività è necessario che, alla data di presentazione della stessa, il richiedente abbia già tutte le carte in regola per avviare l'attività (ad esempio la società deve essere già costituita).
Redazione e presentazione di tute le pratiche per la detrazione fiscale a seguito di lavori edilizi
Attestato di Qualificazione Energetica
Redazione e registrazione con calcolo dell’Attestato di Qualificazione Energetica, in seguito a fine lavori per adeguamento energetico
Progettazione e Adeguamento Energetico
Progettazione e calcolo per il miglioramento energetico sulla struttura, sul’involucro, sugli impianti e ogni elemento migliorativo, con relativa Relazione Ex Legge 10/91 e ogni documentazione per detrazione fiscale in materia
___________________________________________________________________________