SUPPORTO TECNICO
SE DEVI ACQUISTARE O VENDERE CASA, FATTI SUPPORTARE DA UN PROFESSIONISTA ED ESEGUIRE UN CONTROLLO SULLA CONFOMITÀ DELLO STATO DI FATTO E SULLA REGOLARITÀ DEI DOCUMENTI.
Un passo importante che si compie poche volte nella vita, è l’acquisto o la vendita di un immobile che, scaturisce diverse situazioni complesse, comprese tuti gli adempimenti che il proprietario (quindi chi vende) e/o l’acquirente (chi compra) deve adempiere prima di poter effettuare il passaggio di proprietà.
Ogni immobile va valutato caso per caso e singolarmente, su quale sia lo stato di fatto attuale e quali sono gli eventuali adeguamenti necessari, controllando tutta la documentazione obbligatoria da reperire presso i vari uffici competenti.
Un tecnico/professionista (architetto, ingegnere) ti seguirà in tutta la procedura per affrontare con la massima serenità questo passo importante e senza pensieri da parte del cliente, fornendo il massimo supporto possibile.
L’errore maggiore che si può fare è affrontare l’acquisto o la vendita con superficialità, senza avere di come comportarsi, questo potrebbe portare a commettere degli errori, a volte gravi, che potrebbero far saltare la trattativa.
VANTAGGI PER CHI VENDE
Avere in anticipo tutta la documentazione utile e verificarne la regolarità in anticipo e tempo utile.Risolvere eventuali problematiche in tempo senza spiacevoli ritardi e vedere sfumare la trattativa.
Maggior facilità e rapidità nel reperire un potenziale acquirente, senza sorprese e ad un prezzo migliore.
Nessuna preoccupazione per notai o agenzia, arriva al rogito senza intoppi o eventuali annullamenti.
VANTAGGI PER CHI COMPRA
Avere in anticipo un quadro chiaro e consapevole circa la conformità dell’immobile prima di procedere all’acquisto finale.Conoscere tutte le eventuali criticità dell’immobile, in modo sicuro ed anticipato affrontando l’acquisto con serenità.
Poter valutare nel dettaglio tutte le problematiche ed affrontare l possibili soluzioni, analizzando scenari di modifiche.
Valutare lo stato di manutenzione, sicurezza ed adeguatezza dell’immobile, degli impianti installati e dell’architettura nel complesso.
Cosa comprende il nostro servizio
- Sopralluogo di Architetto Ingegnere abilitato con competenze specifiche, abilitato alla presentazione degli atti i aggiornamenti catastali e urbanistici.
- Sopralluogo di Architetto o Ingegnere abilitato con competenze specifiche, abilitato alla presentazione degli atti i aggiornamenti catastali e urbanistici.
- Valutazione sullo stato di manutenzione ed efficienza dell’immobile: impianti, finiture, strutture, con indicazione della necessità di adeguamenti.
- Poter valutare nel dettaglio tutte le problematiche ed affrontare l possibili soluzioni, analizzando scenari di modifiche.→ Rilascio relazione scritta che attesta l’esito del controllo effettuato, con tutte le indicazioni delle problematiche e criticità, oltre alle raccomandazioni sui miglioramenti.
Compreso in omaggio
- VISURE CATASTALI AGGIORNATE
- PLANIMETRIE CATASTALI AGGIORNATE
- CONSULENZA SULLE MODALITÀ DI RISOLUZIONE E RACCOMANDAZIONI DI MIGLIORAMENTI
IMPORTO ALL INCLUSIVE: SOPRALLUOGO, VALUTAZIONE DELLO STATO DELL’IMMOBILE E DEI DOCUMENTI, RILASCIO RELAZIONE E CONSULENZE, VISURE, IMPOSTE, DIRITTI E SPESE, CONSEGNA A DOMICILIO.
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IN DETTAGLIO
I controlli e adempimenti più ricorrenti da effettuare sono quelli che riguardano:
- Conformità Urbanistica;
- Conformità Catastale;
- Conformità di Classificazione Energetica;
- Conformità impiantistica, Stato di fatto e di mantenimento dell’Immobile
Particolare importanza rivestono prima di tutto gli aspetti della Conformità Catastale ed Urbanistica: vediamo perchè.
CONFORMITA’ CATASTALE
Dal 2010, a seguito del decreto n. 78 convertito nella legge n.30 Luglio 2010, nella preesistente legge dei registri immobiliari è stata aggiunto il seguente articolo, 1-bis:
“Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”
Da ciò si evince quindi che, la mancanza di tale attestazione renda l’atto nullo, così come è chiaro che la non corrispondenza. dello stato di fatto. con la planimetria depositata in catasto conduca, alla possibilità di non poter eseguire il rogito, qualora non si proceda preliminarmente con la regolarizzazione.
Il venditore, tra le altre cose, potrebbe vedere sfumare la vendita a seguito dei controlli realizzati dagli acquirenti, ad oggi sempre più scrupolosi ed attenti su questo aspetto. Anche per chi compra potrebbero ritrovarsi con problemi: si ritroveranno con una situazione di irregolarità, oltre che in caso di mutuo è prassi da parte delle banche inviare un perito che valuti la regolarità Urbanistica-Catastale della casa, prima di procedere alla liquidazione, ed in caso di irregolarità non sarà rilasciato, almeno non prima di aver sanato le irrgolarità
Necessiti di supporto per la verifica, o per la regolarizzazione catastale della tua casa o di una Attestazione di Conformità Catastale per rogitare in tranquillità? Contattaci
Conformità Urbanistica
Per un edificio, essere conforme alle norme urbanistiche significa avere un titolo abilitativo di concessione edilizia, Permesso a costruire etc., con il quale lo stesso sia stato realizzato in origine (ex concessione edilizia, ex licenza edilizia, permesso a costruire, concessione in sanatoria alias condono) ed essere conforme al progetto allegato a questo titolo (se nel corso degli anni non siano state mai apportate modifiche all’organismo edilizio).
Qualora nel tempo fossero invece state apportate modifiche all’unità immobiliare in questione, oltre al titolo originario questa dovrà essere conforme ai titoli successivamente ottenuti e/o redatti in concomitanza di tali lavori (come ad esempio DIA, SCIA, CILA etc).
Qualora questi lavori fossero stati eseguiti senza alcun titolo abilitativo, allora la situazione merita di essere approfondita e risolta presentando una sanatoria il prima possibile.
Solitamente, le modifiche non gravi che possono essere sanate in maniera relativamente facile sono: abbattimento e/o demolizione di tramezzature, diversa disposizione degli spazi interni, aggiornamento o rifacimento di impianti, e simili.
Maggiore approfondimento invece meritano gli interventi che riguardano l’apertura e/o modifica delle bucature ossia porte e finestre (modifiche di prospetto), creazione di diversa volumetria e superficie, interventi i quali non sempre possono essere agevolmente sanati in relazione a numerosi fattori (zone sottoposte a vincolo, esistenza della doppia conformità di quanto abusivamente realizzato ecc).
In merito al Certificato di Agibilità va fatto un discorso a parte: per essere rilasciato, questo prescinde non solo dalle norme urbanistiche ma anche da quelle igienico-sanitarie e di sicurezza.
Qualora l’immobile non sia dotato di agibilità, la legge non pone un vincolo per la vendita: il passaggio di proprietà potrà comunque avvenire, ma il nuovo proprietario, potrà decidere se concludere o meno, oltre a scegliere se produrre il certificato anticipatamente alla vendita può capitare che il proprietario dell’immobile non sia in possesso del certificato, ma che l’agibilità di un dato immobile sia stata in anni precedenti rilasciata.
In questo caso, si può ovviare in maniera relativamente facile richiedendo l’accesso agli archivi comunali per accedere al fascicolo, in maniera tale da averne una copia.
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urbanistica della tua casa per rogitare in tranquillità? Contattaci
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA
In caso di compravendita, è obbligatorio allegare all’atto notarile, l’Attestato di Prestazione Energetica, con l’obbligo di redazione a carico del venditore. A volte viene sottovalutata o effettuata con eccessiva superficialità, con la conseguenza di avere incongruenze di classificazione energetica e del consumo energetica annuale dell’unità immobiliare.
In particolare ricordiamo gli obblighi del proprietario d’immobile:
a) gli immobili devono avere la propria certificazione energetica, indipendentemente che ci sia o meno un atto di trasferimento di proprietà o una locazione in corso;
b) All’atto di trasferimento di proprietà dell’immobile occorre allegare l’Attestato di Prestazione Energetica APE
c) L’APE va consegnato all’acquirente o al locatario (affittuario), in caso di contratto di locazione;d) L’acquirente o l’affittuario devono essere informati circa i dettagli della prestazione energetica dell’edificio.
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REGOLARITA’ IMPIANTISTICA
Negli edifici più datati, capita di trovare una situazione di scarsa manutenzione degli impianti, oppure di mancanza di conformità degli impianti (elettrico, gas ed idrico-sanitario).
In questo caso gli impianti sono ancora in buone condizioni e mancano delle necessarie certificazioni.
La legge impone che dal 2008 in poi, gli installatori che realizzano nuovi impianti rilascino la relativa dichiarazione conformità.
Per gli impianti precedenti non provvisti di dichiarazione di conformità, la soluzione è la dichiarazione di rispondenza (Di.ri.): questa certifica, sulla base di un sopralluogo di un tecnico con una provata esperienza nel settore degli impianti (che può rilasciarla), che gli impianti di quel dato appartamento sono conformi alle normative dell’epoca in cui gli stessi sono stati realizzati.
Si può rogitare senza tali certificazioni, ma può generare un deprezzamento al valore dell’immobile, oltre che fungere da deterrente.
Può, infine, generare sospetti o limitazioni all’agibilità dell’immobile, la quale per essere rilasciata non può prescindere dalla conformità impiantistica e di sicurezza.
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