Che cos’è l’APE
L’Attestato di Prestazione Energetica APE, o Certificazione Energetica (ex ACE attestato di certificazione energetica, successivamente sostituito con APE), è un documento che descrive, in modo diretto, l’efficienza energetica di un edificio, un immobile, un appartamento o un locale commerciale. Esso deve fornire al cittadino delle informazioni, relativamente ai consumi energetici annuali attraverso una scala di controllo che va da A4 (edificio con alta efficienza energetica), alla G…
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(edificio con scarsa efficienza energetica).
Per determinare le Prestazioni Energetiche dell’immobile, il tecnico abilitato, a seguito di un sopralluogo, va ad analizzare le caratteristiche costruttive, impiantistiche e di esposizione, in seguito, attraverso opportuni calcoli e specifici software, potrà determinare le Prestazioni Energetiche e la classe appartenente all’immobile da certificare. L’Attestato APE, emesso in maniera corretta, deve contenere delle indicazioni di miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, proponendo degli interventi migliorativi all’immobile, calcolando anche la convenienza economica dell’intervento.
Questi elementi possono dare subito delle indicazioni precise, come ad esempio la presenza o meno di isolamento/coibentazione delle superfici verso l’esterno, la qualità degli infissi, l’efficienza degli impianti installati e la presenza di fonti rinnovabili; fattori importanti per ottenere il giusto benessere e confort interno di vivibilità, ma soprattutto sul valore economico effettivo dell’immobile in oggetto.
Il Certificato Energetico nel nostro Paese viene introdotto nel 2005 con la pubblicazione del d.lgs. 192/2005, le ultime modifiche alla normativa, sono state apportate dal D. L. 63/2013 e nel D.M. 26/06/2015, che contengono tutte le direttive sulle modalità di rilascio e di registrazione da parte di tecnici specifici.
La Certificazione Energetica APE, nasce a livello Europeo, con l’obiettivo di ridurre nel tempo, le emissioni inquinanti, di CO2, per una maggiore tutela dell’ambiente, cercando di portare una consapevolezza sull’importanza dei consumi energetici, del loro impatto sul pianeta e sui cambiamenti climatici.
Portando avanti l’obiettivo dello sviluppo sostenibile, per quanto riguarda un’edilizia più efficiente, attraverso l’efficientamento di materiali ed impianti di grandi prestazioni ed un cambiamento notevole in favore dell’utilizzo di fonti rinnovabili ed energia pulita.
Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti, secondo quanto riportato nelle nuove normative, bisognerà rispettare precise indicazioni, sull’efficienza impiantistica, la dispersione degli involucri e utilizzo energie rinnovabili; che prevedono la realizzazione di Edifici a Energia Quasi Zero ossia degli NZEB, ossia Nearly Zero Energy Building.
Chi può rilasciare l’APE
L’Attestato di Prestazione Energetica APE, è una competenza esclusiva di un tecnico abilitato, (che può operare da solo, in forma associata o come dipendente), che abbia determinati requisiti, definiti con chiarezza dal D.P.R. 75/2013 e DM 26/06/2015. Il tecnico, deve aver conseguito una Laura in una classe idonea secondo il decreto, tra quelle riconosciute troviamo quella in Architettura Ingegneria (Edile, Civile, Elettrica, Gestionale, e altre), Scienze e Tecnologie…
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Agrarie e Forestali, oppure un Diploma Tecnico, in Elettrotecnica, Perito Industriale con specializzazione in energia ed edilizia, Meccatronica ed Energia, Agraria.
Il tecnico, deve inoltre, essere obbligatoriamente abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, inscritto all’albo professionale di appartenenza, ed al portale Regionale dei certificatori energetici.
L’articolo 2 (comma 1) del decreto riconosce come soggetti certificatori: i tecnici abilitati, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che operano con uno o più tecnici abilitati; gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile e impiantistica connessa; le società di servizi energetici (ESCO, Energy Services Company) che operano anch’esse attraverso uno o più tecnici abilitati.
I requisiti del tecnico abilitato sono riportati nei comma 3 e 4 dello stesso articolo. Nel Decreto, D.P.R. 75/2013, e succ. D.M. 26/06/2015, viene indicato che, tutti coloro i quali non fossero in possesso dei requisiti richiesti, possono frequentare un corso di formazione autorizzato dal MISE – Ministero dello Sviluppo Economico, dalla durata di 80 ore; con l’obbligo di frequenza dei corsi periodici di aggiornamento.
Attestato APE Quando Obbligatorio
Secondo la normativa vigente, l’Attestato di Prestazione Energetica APE è obbligatorio per tutti gli immobili (ad eccezioni di alcune categorie).Deve essere prodotto per i seguenti casi:
PASSAGGIO DI PROPRIETÀ- Trasferimento a Titolo Oneroso (rogito, permuta, etc)
Il proprietario dell’immobile, sin dal primo momento della trattativa, deve produrre, a sue spese, la Certificazione Energetica APE, e mostrarlo all’Acquirente.
Al momento della stipula dell’Atto e del passaggio di proprietà, l’APE andrà consegnato al nuovo proprietario.
Il notaio, allegherà l’Attestato APE in originale all’atto di vendita o di passaggio di proprietà, indicando una specifica clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver preso visione e copia della documentazione compreso l’Attestato di Prestazione Energetica APE
Le sanzioni per il proprietario inadempiente sono variabili tra i € 3000 ed i € 18000.
LOCAZIONE
Quando si vuole affittare un immobile (di qualsiasi tipo), il proprietario che intende stipulare un contratto di locazione, deve obbligatoriamente produrre un Attestato di Prestazione Energetica APE, apponendo sul contratto un articolo in cui dichiara che il conduttore ha preso visione e copia dell’Attestato APE con tutti i suoi contenuti (pena sanzioni).
Al momento della registrazione del contratto di affitto presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, il locatore (proprietario) dovrà mostrare al funzionario dell’ufficio la copia in originale dell’Attestato APE.
Diversa la situazione se si registra il contratto telematicamente, si deve solo citare il numero di identificazione e del protocollo dell’APE registrato presso la Regione Competente, nel contratto e nella trasmissione dello stesso.
NUOVA COSTRUZIONE
Come abbiamo già detto nel punto cos’è l’APE, per le nuove costruzioni, le direttive nazionali sono molto rigide, oltre a realizzare un edificio di alto rendimento energetico, bisogna produrre obbligatoriamente l’Attestato di Prestazione Energetica APE, per controllare che siano stati rispettati tutti i parametri per l’efficentamento energetico da normativa.
Il costruttore, al termine dei lavori e, prima di richiedere il certificato di agibilità, deve consegnare al Comune di appartenenza l’Attestato APE insieme a tutta la documentazione.
Il certificatore Energetico, o tecnico incaricato, deve essere diverso dal progettista o direttore dei lavori per non incorrere in un conflitto di interessi.
Mentre il direttore dei Lavori, Progettista, o tecnico incaricato, per interventi che prevedono come titolo autorizzativa un PdC, SCIA, CILA, alla consegna della documentazione deve produrre anche un Attestato AQE Attestato di Qualificazione Energetico.
DONAZIONE DI PROPRIETÀ – TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO
Questo dovrà essere consegnato al donatario insieme l’atto finale, ma non è obbligatorio citare nella donazione il punto con la quale l’acquirente (in questo caso donatario) ha preso visione e copia dell’Attestato di Prestazione Energetica APE.
In caso di eredità di un immobile, tra i documenti di successione, non vi è l’obbligo di redigere la Certificazione energetica.
ANNUNCI IMMOBILIARI - PER VENDITA E AFFITTO
Prima della diffusione dell’annuncio, affinchè contenga tutte le informazioni richieste, è obbligatorio richiedere la redazione di un l’Attestato di Prestazione Energetica APE, regolarmente registrato, ad un Tecnico abilitato.
RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE
la Ristrutturazione Importante, così come descritto nella legge 90/2013, viene definita come l’intervento che interessa elementi e componenti costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno o da ambienti non climatizzati, che incidono su oltre il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Sono numerosi le possibilità di ristrutturazioni importanti, ma al fine di determinare una casistica, possiamo ricondurli ad interventi su elementi edilizi opachi e trasparenti disperdenti verso l’esterno, o ambiente non climatizzato, come pareti verticali esterne, solai contro-terra e/o su spazi esterni, tetti e coperture.
Per le ristrutturazioni importanti, alla chiusura dei lavori, bisogna dotare, tra le varie documentazioni, anche la Certificazione Energetica APE.
EDIFICI PUBBLICI
Negli edifici utilizzati da pubbliche amministrazione e aperti al pubblico, con superfice maggiore di 500mq, è obbligatore disporre dell’Attestato di Prestazione Energetica, esponendo la targa indicante la classe energetica ben visibile al pubblico, cosi come scuole e simili, secondo il Decreto Ministeriale 26/06/2015, con superficie oltre i 250 mq devono dotarsi dell’Attestato APE
Nei contratti di gestione del clima in edifici pubblici deve essere predisposto l’Attestato di prestazione Energetica.
Nella gestione di impianti climatici in edifici pubblici bisogna dotare l’immobile di attestato di prestazione energetica nel caso di nuovi contratti.
Altre casistiche
Nei casi di edifici sottoposti a:
-demolizione e ricostruzione (secondo il D.P.R. 380/2001 Testo unico dell’edilizia),
-edifici sottoposti ad ampliamento, con la realizzazione di nuovi volumi edilizi, connesso funzionalmente al volume esistente, o creare una nuova unità immobiliare (progettata come parte separata),
-riqualificazione energetica, interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.
Per questi interventi bisogna redigere e dotare l’immobile dell’Attestato di Prestazione Energetica APE.
Casi di Esclusione dell’APE
I casi in cui non è obbligatorio redigere l’Attestato di Prestazione Energetica APE sono defiinti
Nell’articolo 3 del decreto legislativo 192/2005 e dall’appendice A del Decreto Ministeriale 26/06/2015:
– Cantine, Box, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici equiparabili in cui non è necessario garantire un comfort abitativo;
– Edifici industriali e artigianali, dove i locali sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
– Edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
– Fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq;
– Ruderi, con stato di rudere dichiarato;
– Fabbricati a rustico, o nello stato scheletro strutturale, dichiarato da atto;
– Gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Come deve essere e Contenuti
La Certificazione Energetica APE, viene redatta a seguito di un’accurata analisi dell’immobile da parte di un tecnico abilitato che va a determinare: le caratteristiche murarie, dei solai e delle coperture, il tipo di infissi e vetri usati, il tipo di impianto di riscaldamento, di raffrescamento, di produzione dell’acqua calda sanitaria e la loro efficienza, l’esposizione dell’immobile e la presenza di eventuali impianti di produzione derivanti da fonti rinnovabili….
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Infine il tecnico deve indicare, obbligatoriamente, degli interventi di miglioramento per la prestazione energetiche e della classe dell’edificio (come ad esempio isolamento muratura, sostituzione infissi, etc), calcolando la convenienza economica per realizzare gli interventi e dovrà riportare questi dati all’interno del certificato stesso.
L’Attestato di Prestazione Energetica APE si articola in 5 pagine principali e devono indicare: nella prima pagina gli estremi dell’immobile (indirizzo esatto completo), le dimensioni dell’immobile (superficie e volume riscaldati/raffrescati), gli estremi e dati catastali, la motivazione di rilascio, la funzione dell’immobile e, cosa importante, l’Indice di Prestazione Energetica (IPE) dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare (EPGren).
Nella seconda Pagina ci sono alcuni dati di calcolo, come le prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati, le fonti energetiche utilizzate (energia elettrica, gas, etc) e gli interventi migliorativi raccomandati.
Nella terza pagina i dettagli degli impianti utilizzati con potenze, rendimenti e anno di installazione, alla quarta pagina i dati del tecnico abilitato che ha redatto l’APE e del Software utilizzato; infine nell’ultima pagina ci sono delle indicazioni e legenda, per la comprensione e compilazione dell’APE.
Tutti i dati del Certificato Energetico, sono molto importanti e obbligatori da inserire, secondo la normativa vigente, la mancata immissioni di alcuni dati, ne annulla la validità, annullato l’efficacia dell’atto stesso che si sta effettuando e verranno applicate delle sanzioni.
Validità dell’ Attestato APE
La Certificazione Energetica APE, ha una validità temporale di 10 anni, a partire dalla data di Registrazione, ma qualora si eseguissero dei lavori di ristrutturazione o un intervento di riqualificazione, che modifica le prestazioni energetiche dell’edificio, come ad esempio la sostituzione di infissi o realizzazione di isolamento nelle pareti o controsoffitti, sostituzione della caldaia/generatore di calore, sostituzione del generatore dell’Acqua calda sanitaria o della macchina…
altro... Se l’immobile è sprovvisto, scollegato o dismesso, di impianto di riscaldamento, l’Attestato di Prestazione Energetica APE, avrà una durata di 10 anni, allegando un apposito modulo di dichiarazione da parte del proprietario sulla situazione degli impianti. La validità dell’Attestato APE si può controllare in alto a destra del certificato, nella tabella colorata.
La validità di 10 ani dell’Attestato APE, è subordinata alla presenza del libretto della caldaia di riscaldamento o centrale termica, con l’ultimo controllo di efficienza energetica in corso di validità (Allegato II se impianto centralizzato, controllo fumi o bollino blu impianto autonomo), aggiornato all’ultimo anno in corso (ogni anno) e rilasciato periodicamente da un tecnico incaricato per il controllo sugli impianti termici degli edifici(caldaie e centrali termiche) secondo le normative vigenti.
Se questi documenti non sono presenti, o non è stata eseguita la manutenzione e controllo periodico dei fumi secondo le normative, la Certificazione Energetica APE avrà una validità fino al 31 Dicembre dell’anno successivo al quello del rilascio (a cui è prevista la prima scadenza non rispettata), intendendosi non soddisfatte le disposizioni legislative di cui all’art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico (manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi).
La scadenza anticipata ha l’obiettivo di penalizzare chi non rispetta le normative in materia di controllo periodico sull’impianto di riscaldamento.
Registrazione regionale e consegna dell’Attestato APE
L’Attestato di Prestazione Energetica APE, per essere valido a tutti gli effetti, deve essere Regolarmente Registrato presso la Regione di competenza, riportando nei contenuti dell’APE il numero identificato, il protocollo e la data rilasciati dalla Regione al momento della Registrazione, oltre al timbro e la firma del tecnico abilitato. Ogni Regione dispone (o si sta disponendo) di un sistema informativo di registrazione della Certificazione Energetica…
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il tecnico abilitato deve essere inscritto negli appositi elenchi regionali, (dove presenti).
Attraverso il portale creato dalla Regione, deve provvedere alla trasmissione dei file e documentazione, (in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) al fine di avere il rilascio del protocollo e avvenuta registrazione dell’Attestato APE.
In alcuni casi è possibile trasmettere l’Attestato di Prestazione Energetica via PEC, dove ancora non è stato istituito il portale per la trasmissione degli APE.
Il proprietario, richiedente o delegato a richiedere l’Attestato APE, per l’immobile, può fare richiesta di accesso agli atti, per verificare la copia registrata presso la Regione competente, può anche verificare, tramite portale, il numero identificativo del tecnico inscritto.
Una volta completata la procedura di registrazione del Certificato Energetico, il tecnico potrà consegnare al cliente l’Attestato di Prestazione Energetico APE, allegando una copia del documento di identità e tutti i dati richiesti.
La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Sanzioni
Il D.L. 90/2013 stabilisce chiaramente quali sono le sanzioni nel quale possono incorrere tutti i soggetti che non rispettano l’obbligo di dotarsi di un Attestato di Prestazione Energetica APE…
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- Per i proprietari di immobili che effettuano una vendita con passaggio di proprietà, che non producono la Certificazione Energetica APE, questi vengono puniti con la sanzione amministrativa a partire da 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
- In caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario (o locatore) che affitta l’immobile senza redigere preliminarmente l’attestato APE, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 (e da 1.000 a 4.000 euro per l’omessa dichiarazione nel contratto: se la durata della locazione non eccede i tre anni, quest’ultima sanzione è ridotta alla metà).
- In caso di annuncio di vendita o affitto, pubblicato senza i parametri energetici richiesti, la sanzione amministrativa per il responsabile dell’annuncio è variabile tra i 500 ed i 3000 euro.
- Per gli edifici di nuova costruzione, quelli sottoposti a ristrutturazione importante, riqualificazione energetica etc, il proprietario o il costruttore che non ha presentato l’attestato di prestazione Energetica APE è punito con la sanzione amministrativa non inferiore da 3000 euro e non superiore a 18.000 euro.
- Per il DIRETTORE DEI LAVORI: Nella documentazione da presentare al comune per il fine lavori, se viene a mancare il certificato energetico APE, come descritto nell’art. 8, incorre nella sanzione variabile tra i 1.000 ed i 6.000 Euro, applicata direttamente dal comune, oltre alla segnalazione al collegio professionale (art.4)..
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