Attestato APE 2020
Negli ultimi tempi si sta parlando sempre di più di Ecobonus e la possibilità di ottenere bonus fino al 110% per interventi di miglioramento energetico.
Questi interventi possono essere di vario tipo, ma come si attesta l’effettivo miglioramento energetico e di quanto abbiamo aumentato l’efficienza energetica con i lavori effettuati?
Per questo servono le diagnosi energetiche e l’Attestato APE.
L’attestato di prestazione Energetica (c.d. APE), attesta il livello energetico del nostro edificio analizzandone i consumi, così da proporre gli interventi di miglioramento energetico.
Che cos’è l’APE
L’Attestato di Prestazione Energetica APE 2020 è un documento che descrive, l’efficienza energetica di un edificio, un immobile, un appartamento o un locale commerciale. Esso deve fornire al cittadino delle informazioni, relativamente ai consumi energetici annuali, attraverso una scala di controllo che va da A4 (edificio con alta efficienza energetica), alla G (edificio con scarsa efficienza energetica).
Per determinare le Prestazioni Energetiche dell’immobile, il tecnico abilitato, a seguito di un sopralluogo, va ad analizzare le caratteristiche costruttive, impiantistiche e di esposizione, in seguito, attraverso opportuni calcoli e specifici software, potrà determinare le Prestazioni Energetiche e la classe appartenente all’immobile da certificare. L’Attestato APE, emesso in maniera corretta, deve contenere delle indicazioni di miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, proponendo degli interventi migliorativi all’immobile, calcolando anche la convenienza economica dell’intervento.
Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti, secondo quanto riportato nelle nuove normative, bisognerà rispettare precise indicazioni, sull’efficienza impiantistica, la dispersione degli involucri e utilizzo energie rinnovabili; che prevedono la realizzazione di Edifici a Energia Quasi Zero ossia degli NZEB, ossia Nearly Zero Energy Building.
Chi può rilasciare l’APE
L’Attestato di Prestazione Energetica APE, è una competenza esclusiva di un tecnico abilitato, (che può operare da solo, in forma associata o come dipendente), che abbia determinati requisiti, definiti con chiarezza dal D.P.R. 75/2013 e DM 26/06/2015
In tecnico, deve aver conseguito una Laura in una classe idonea secondo il decreto, tra quelle riconosciute troviamo quella in Architettura, Ingegneria (Edile, Civile, Elettrica, Gestionale, e altre), Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali, oppure un Diploma Tecnico, in Elettrotecnica, Perito Industriale con specializzazione in energia ed edilizia, Meccatronica ed Energia, Agraria.
Il tecnico, deve inoltre, essere obbligatoriamente abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, inscritto all’albo professionale di appartenenza, ed al portale Regionale dei certificatori energetici.
Quando Obbligatorio
Secondo la normativa vigente, l’Attestato di Prestazione Energetica APE è obbligatorio per tutti gli immobili (ad eccezioni di alcune categorie).
Deve essere prodotto per i seguenti casi:
- PASSAGGIO DI PROPRIETÀ- Trasferimento a Titolo Oneroso (rogito, permuta, etc):
- NUOVA COSTRUZIONE:
- DONAZIONE DI PROPRIETÀ – TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO:
- ANNUNCI IMMOBILIARI – PER VENDITA E AFFITTO:
- RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE:
- EDIFICI PUBBLICI:
- Altre casistiche:
Nei casi di Lavori su edifici sottoposti a:
-demolizione e ricostruzione (secondo il d.p.r. 380/2001 Testo unico dell’edilizia),
-edifici sottoposti ad ampliamento,
-riqualificazione energetica, interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.
- Casi di Esclusione dell’APE:
– Cantine, Box, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici equiparabili in cui non è necessario garantire un comfort abitativo;
– Edifici industriali e artigianali,
– Edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
– Fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq;
– Ruderi, con stato di rudere dichiarato;
– Fabbricati a rustico, o nello stato scheletro strutturale, dichiarato da atto;
– Gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
REGISTRAZIONE REGIONALE
L’Attestato di Prestazione Energetica APE, per essere valido a tutti gli effetti, deve essere Regolarmente Registrato presso la Regione di competenza, riportando nei contenuti dell’APE il numero identificato, il protocollo e la data rilasciati dalla Regione al momento della Registrazione, oltre al timbro e la firma del tecnico abilitato.
Ogni Regione dispone (o si sta disponendo) di un sistema informativo di registrazione della Certificazione Energetica, il tecnico abilitato deve essere inscritto negli appositi elenchi regionali, (dove presenti). Attraverso il portale creato dalla Regione, deve provvedere alla trasmissione dei file e documentazione, (in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) al fine di avere il rilascio del protocollo e avvenuta registrazione dell’Attestato APE. In alcuni casi è possibile trasmettere l’Attestato di Prestazione Energetica via PEC, dove ancora non è stato instituito il portale per la trasmissione degli APE.
Sanzioni
Il DL 90/2013 stabilisce chiaramente quali sono le sanzioni nel quale possono incorrere tutti i soggetti che non rispettano l’obbligo di dotarsi di un Attestato di Prestazione Energetica APE.
- Per i proprietari di immobili che effettuano una vendita con passaggio di proprietà, che non producono la Certificazione Energetica APE, questi vengono puniti con la sanzione amministrativa a partire da 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
- In caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario (o locatore) che affitta l’immobile senza redigere preliminarmente l’attestato APE, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 (e da 1.000 a 4.000 euro per l’omessa dichiarazione nel contratto: se la durata della locazione non eccede i tre anni, quest’ultima sanzione è ridotta alla metà).
- In caso di annuncio di vendita o affitto, pubblicato senza i parametri energetici richiesti, la sanzione amministrativa per il responsabile dell’annuncio è variabile tra i 500 ed i 3000 euro.
- Per gli edifici di nuova costruzione, quelli sottoposti a ristrutturazione importante, riqualificazione energetica etc, il proprietario o il costruttore che non ha presentato l’attestato di prestazione Energetica APE è punito con la sanzione amministrativa non inferiore da 3000 euro e non superiore a 18.000 euro.
- Per il DIRETTORE DEI LAVORI: Nella documentazione da presentare al comune per il fine lavori, se viene a mancare il certificato energetico APE, come descritto nell’art. 8, incorre nella sanzione variabile tra i 1.000 ed i 6.000 Euro, applicata direttamente dal comune, oltre alla segnalazione al collegio professionale (art.4).
- Gli Amministratori di condominio, o Proprietari, o chi per terze parti si assume le responsabilità, per il controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione, (come caldaie per il riscaldamento), obbligatori secondo le normative vigenti, qualora non rispettasse le disposizioni indicate, sono soggetti a sanzioni variabili tra i 500 ed i 3000 Euro (comma5).
- Il certificatore energetico, ovvero un tecnico incaricato a redigere una Certificazione Energetica APE, che non rispetta le metodologie e i criteri della normativa vigente per il calcolo delle prestazioni energetiche, che rilascia un APE o una relazione tecnica non veritiera, sbagliata o fatta in modo approssimativo, verrà punito con una sanzione variabile tra i 700 ed i 4200 euro, oltre a sanzioni penali e riduzione dell 80% della parcella ed eventuali interventi disciplinare da parte dell’ordine di appartenenza (comma 3).
Dopo la sanzione, chi ha violato la normativa prevista per l’obbligo di Attestato di prestazione Energetica APE, deve comunque produrre l’attestato e presentarlo.
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